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La Consulta dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative al divieto dei colloqui senza vetro divisorio al 41 bis anche per i minori fino a 14 anni. Ma nello stesso tempo, precisa che la magistratura di sorveglianza ha la possibilità, usando il potere di discrezionalità, di autorizzare tali colloqui senza vetro divisorio anche con minori sopra i dodici anni, purché vi siano motivazioni opportunamente motivate.
In sostanza, l’utilizzo del vetro divisorio al 41 bis anche per i minori sopra i 12 anni non è imposto esplicitamente dalla legge, quindi tecnicamente è possibile anche derogare tale regola. Ecco perché la Consulta – con la sentenza numero 105 del 2023 - ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal magistrato di Sorveglianza Fabio Gianfilippi di Spoleto tramite due ordinanze - una delle quali a seguito dell’istanza dell’avvocata Barbara Amicarella del foro de L’Aquila – che aveva ritenuto illegittimo non consentire i colloqui senza vetro anche ai minori sino agli anni 14. In sostanza, esistendo la discrezionalità, per i giudici costituzionali non esiste un divieto assoluto e le circolari del Dap che regolano tali colloqui non sono “Contra lègem”. La Consulta ha chiarito come una disciplina che escluda completamente la possibilità di mantenere un contatto fisico durante i colloqui visivi con i familiari, incluso con quelli in età più giovane, sarebbe certamente in contrasto con quanto stabilito dall'articolo 27 della Costituzione. Ma tale esclusione, sulla carta non esisterebbe. La Corte ha evidenziato che i colloqui con i familiari rappresentano un momento a rischio per l'obiettivo del regime detentivo differenziato, ovvero impedire i collegamenti tra i detenuti appartenenti alle organizzazioni criminali e i membri di tali organizzazioni che sono liberi. Pertanto, durante i colloqui, è legittimo adottare misure rigorose per impedire il passaggio di oggetti. Tuttavia, il legislatore non ha specificato le soluzioni tecniche pertinenti, limitandosi a richiedere che i locali destinati ai colloqui siano "attrezzati" per prevenire tale passaggio. La Consulta chiarisce che l'utilizzo del vetro divisorio, sebbene sia la soluzione più idonea per raggiungere l'obiettivo di legge, non è imposto esplicitamente dal testo della disposizione. Di conseguenza, non è illegittima la circolare dell'amministrazione penitenziaria che consente colloqui senza schermatura con i familiari minori di dodici anni.
Nel contempo ci tiene a sottolineare che l'indicazione contenuta nella circolare non impone una scelta rigida che potrebbe non essere adeguata alle specifiche esigenze di ogni singolo caso. Entrando nello specifico, la sentenza della Consulta riporta che prima della trasposizione in legge delle misure restrittive del regime detentivo differenziato, l'amministrazione penitenziaria aveva riconosciuto la necessità di bilanciare gli interessi coinvolti, in particolare per quanto riguarda il divieto di passaggio di oggetti durante i colloqui. Già con una circolare del 1998, era stata consentita la fruizione dei colloqui senza vetro divisorio con i figli minori di sedici anni. Successivamente, con un'altra circolare del 1998, questa soglia di età è stata abbassata a dodici anni, e tale prassi è stata mantenuta nelle circolari successive, estendendo la deroga anche ai nipoti minori di dodici anni.
Anche nell'ultimo atto amministrativo del 2017 che regola il regime detentivo differenziato, viene evidenziato il bilanciamento tra il diritto del detenuto di mantenere rapporti affettivi con i figli e nipoti e la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. La circolare prevede che i colloqui con i figli e nipoti minori di dodici anni possano avvenire senza vetro divisorio, con videoregistrazione e ascolto, ma mantenendo la presenza degli altri familiari dall'altra parte del vetro. È anche previsto un controllo con metal detector prima e dopo il colloquio, mentre la perquisizione manuale è consentita solo per ragioni di sicurezza comprovate.
La Consulta afferma che il legislatore, nel codificare le disposizioni riguardanti i colloqui visivi dei detenuti, non ha specificato in dettaglio le soluzioni tecniche da adottare per impedire il passaggio di oggetti durante tali colloqui. La giurisprudenza di legittimità ha considerato legittima la previsione di consentire i colloqui senza vetro divisorio con i figli e nipoti minori di dodici anni, come indicato nella circolare del 2017. La sentenza chiarisce che l'utilizzo del vetro divisorio, sebbene possa essere efficace nel prevenire il passaggio di oggetti, non è obbligatorio secondo il testo normativo. Inoltre, considerando altri interessi costituzionali coinvolti nella disciplina dei colloqui tra detenuti e minori, si suggerisce che diverse soluzioni tecniche, come l'uso di telecamere di sorveglianza o la posizione strategica del personale di vigilanza, potrebbero essere altrettanto adeguate per raggiungere l'obiettivo della disposizione senza sacrificare l'interesse del detenuto o del minore.
La sentenza, dichiarando non fondate le questioni sollevate dal magistrato di Sorveglianza, sostiene che, in presenza di una disposizione di legge che indica chiaramente l'obiettivo di impedire il passaggio di oggetti durante i colloqui, le soluzioni adottate devono essere adeguate alla situazione specifica affrontata dall'amministrazione penitenziaria. La circolare del Dap fornisce direttive uniformi che sollevano l'amministrazione dall'obbligo di motivare dettagliatamente ogni richiesta di colloquio senza vetro divisorio con familiari minori. Questa indicazione – sempre secondo la Consulta - non impedisce deroghe specifiche alla regola del vetro divisorio, neanche per i colloqui con minori sopra i dodici anni, ma allo stesso tempo non attribuisce una pretesa assoluta alla condivisione dello stesso spazio libero, neanche durante i colloqui con minori sotto i dodici anni. L'amministrazione penitenziaria o la magistratura di sorveglianza possono quindi autorizzare colloqui senza vetro divisorio anche con minori sopra i dodici anni, purché vi siano motivazioni valide, opportunamente motivate, che escludano la possibilità che i minori vengano strumentalizzati per scambiare informazioni, ordini o direttive.
Eppure, il magistrato di Sorveglianza, nell’ordinanza ha sollevato esattamente la questione, perché, di fatto, rimane una misura discrezionale e quindi “eccezionale” quella che teoricamente potrebbe permettere anche i colloqui con i minori superiori a 12 anni senza vetro divisorio. Si chiede di riportare in maniera esplicita la soglia a 14 anni. Tale parametro si basa su diversi motivi, tra cui gli articoli 31 e 117 della Costituzione italiana e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. L'obiettivo è quello di trovare un equilibrio tra la sicurezza e i diritti in gioco, con una valutazione che tenga conto del superiore interesse del minore e dell'adolescente. D’altronde questo principio fondamentale, che dà la priorità ai diritti del minore, ha spinto la Corte costituzionale a intervenire in passato, ad esempio nel contesto penitenziario, per rimuovere automatismi che limitavano la piena realizzazione di tali diritti a causa della pericolosità sociale dei genitori coinvolti.
Il momento del colloquio visivo è l'unico in cui il rapporto con il genitore può esprimersi, specialmente se il genitore è detenuto e ancora di più se si trova al 41 bis. In questo contesto, soprattutto quando il minore è ancora un bambino o si trova nelle fasi dello sviluppo, il contatto fisico con il genitore assume un ruolo centrale, non sostituibile da un dialogo che può essere ostacolato dal vetro o inefficace nel creare un rapporto umano già compromesso dalla situazione di detenzione. La questione sollevata richiamava l'attenzione sull'importanza di considerare l'interesse del minore nella determinazione delle politiche e delle disposizioni riguardanti i colloqui visivi con i detenuti.