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Luca Palamara
Nella seduta dello scorso 13 aprile il Csm ha deliberato di non potere approvare l’archiviazione (suggerita dalla Prima Commissione) del procedimento per incompatibilità oggettiva promosso nei confronti di un magistrato, con riferimento alle conversazioni telematiche da lui intrattenute con il dottor Palamara in seno alle famose chat. Come risulta da «fonti aperte» (Radio Radicale e sito del Consiglio), nel corso dell’accesa discussione, tre Consiglieri (Di Matteo, Gigliotti e Pepe) hanno lamentato che il Procuratore Generale presso la Suprema Corte avrebbe dovuto esercitare l’azione disciplinare in ordine a tutte le gravi condotte spartitorie-clientelari addebitabili al predetto magistrato, come egli stesso aveva fatto per il dottor Palamara. Per comprendere il contrasto è necessario un breve chiarimento. Procedimento amministrato per incompatibilità oggettiva e procedimento giurisdizionale per violazione disciplinare sono profondamente diversi. Il primo presuppone che il magistrato non abbia commesso violazioni disciplinari e si conclude:
- a) con il trasferimento ad altro ufficio, se risulti dimostrata l’oggettiva (cioè incolpevole) incompatibilità ambientale o funzionale;
- b) con l’archiviazione, nel caso in cui tale incompatibilità non sussista.
*già Sostituto Procuratore Generale presso la Suprema Corte