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Ai giudici di pace diritti analoghi a quelli di magistrati togati: sentenza storica dalla Corte Ue di Lussemburgo
Il Csm ha revocato l’incarico di giudice onorario di pace a Nicola Russo, in servizio a Taranto, reo di aver disapplicato i decreti del Consiglio dei ministri sulla gestione dell’emergenza, decidendo di celebrare le udienze, nonostante i rischio per la salute e le indicazioni contrarie del presidente del Tribunale. Una decisione presa a seguito di una lunga istruttoria e una “lotta” interna al Tribunale giocata a colpi di provvedimenti, motivata dalla «carenza di equilibrio» dimostrata da Russo e da «provvedimenti abnormi». Tutto è partito dal provvedimento emesso dal giudice il 12 maggio, quando ha deciso di disapplicare la delibera del Cdm datata 31 gennaio - con la quale veniva proclamato lo stato d’emergenza - affermando che nella provincia di Taranto, in ragione del basso numero di contagi e dell’avvento della stagione estiva, era possibile trattare i processi penali pendenti, «stabilendo la celebrazione a porte chiuse di 15 procedimenti ad udienza, ad intervalli di 30 minuti ed in ordine di anzianità di iscrizione a ruolo». Provvedimento per il quale il presidente del Tribunale ha diffidato il giudice di pace, innescando, così, una serie di contestazioni reciproche. Russo, infatti, ha contestato al Presidente «una discutibile interferenza amministrativa», alla quale si è visto rispondere con una segnalazione alla Corte d’Appello di Lecce, alla quale il Presidente ha sottoposto elementi di gravi criticità «in ordine alla indipendenza ed all’equilibrio del giudice di pace, per violazioni delle norme sull’incompatibilità e di doveri deontologici». A ciò si aggiungevano interviste e commenti su Facebook con i quali Russo ribadiva, con «eccentriche affermazioni», il proprio punto di vista sul Covid, con riferimenti al suo ruolo di giudice. Russo ha poi nuovamente disapplicato i decreti legge del Governo, contestando anche «l’incompetenza» del Presidente della Repubblica a promulgarli, in quanto «organo incompetente e privo di poteri, eletto da parlamentari nominati illegittimamente e privi di capacità giuridica nell’esercizio di tali funzioni». Da qui la valutazione della Corte d’Appello prima e del Csm poi: Russo non sarebbe in possesso dell’equilibrio necessario per svolgere il proprio ruolo, anche per aver negato al Presidente del Tribunale «poteri organizzativi», ritenendo «di poter autonomamente disciplinare l’organizzazione delle udienze», ostinandosi nella loro celebrazione «pur a fronte del gravissimo rischio per la salute del personale addetto all’ufficio del Giudice di pace di Taranto, degli avvocati e dell’utenza» e arrogandosi un sindacato di costituzionalità che «spetta esclusivamente alla Corte costituzionale».