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Francesco Bellomo, ex giudice del Consiglio di Stato
Una condotta «lesiva della dignità umana». È con queste parole che la Cassazione ha bollato i comportamenti d Francesco Bellomo, ex consigliere di Stato indagato per violenza privata nei confronti di alcune allieve della sua scuola di formazione giuridica, “Diritto e coscienza”. Parole contenute nelle motivazioni della sentenza con cui a gennaio ha annullato con rinvio la decisione del Riesame, che aveva sostituito i domiciliari con il divieto di esercitare attività di docenza e direzione scientifica per un anno. L’indagine aveva delineato una vera e propria «spirale di violenza», fatta di manipolazioni, minacce e umiliazioni. E perfino un contratto di schiavitù sessuale, oltre all’ormai famosa imposizione di un “dress code” con tacchi a spillo e minigonne e divieto assoluto di frequentare uomini che non raggiungessero determinati standard. Per i giudici del Palazzaccio sarebbe concreto il pericolo di reiterazione del reato, data la «risoluta convinzione» di Bellomo «della liceità delle condotte e della loro giustificazione scientifica». Ora il Tribunale della Libertà dovrà rivalutare le esigenze cautelari. L’ex consigliere di Stato, sospeso dal ruolo nel 2017, quando scoppiò lo scandalo del contratto imposto alle sue allieve, avrebbe avuto relazioni intime con tutte e quattro le sue vittime. Relazioni basate sulla «manipolazione psicologica», attraverso lo «svilimento della personalità della partner» per ottenere il loro «asservimento», limitando la «libertà» e «l’autodeterminazione» delle donne che avevano a che fare con lui, ridotte «in uno stato di prostrazione e soggezione psicologica». Condizione che accettavano per «il concreto timore delle conseguenze sul piano personale e professionale», subendo così «atti lesivi dell’integrità fisica e psichica, della libertà morale e del decoro e ad una condotta di sistematica sopraffazione tale da rendere particolarmente doloroso il rapporto personale e professionale», scriveva a luglio scorso il gip di Bari Antonella Cafaglia. E secondo la Cassazione, il quadro indiziario sarebbe dotato «di sicura gravità», emergendo «con evidenza», dagli atti di indagine, il «condizionamento di quei rapporti per effetto dell'ascendente che esercitava Bellomo sulle giovani frequentanti la scuola». Le relazioni interpersonali nate all’interno del contesto accademico erano, dunque, sganciate dallo stesso, tanto che per i giudici i comportamenti contestati a Bonomo «avevano travalicato e trasceso la sede “naturale” dei corsi di insegnamento per riverberarsi e proseguire al di fuori e al di là di quel contesto». Ma non solo: quei rapporti erano caratterizzati da «una condizione psicologica di subalternità derivante dalla prospettiva della partecipazione ad un concorso pubblico di notorio impegno intellettuale e psicologico, oltre che di particolare difficoltà, le cui sorti potevano essere sensibilmente influenzate dalla proficua partecipazione ai corsi diretti dall'indagato e dalle indicazioni che venivano fornite dallo stesso Bellomo». Rapporti sbilanciati «dall'imposizione ingiustificata e pretestuosa di abitudini, atteggiamenti e condotte incidenti sulla libertà di autodeterminazione delle vittime». Quello di Bellomo, secondo il gip che aveva disposto i domiciliari, era un vero e proprio «sistema», che sfruttava le borse di studio istituite presso la propria scuola per un «adescamento delle ragazze da rendere vittime del proprio peculiare sistema di sopraffazione, fondato sulla concezione dell'agente superiore e sui corollari di fedeltà, priorità e gerarchia». Le vittime venivano «isolate» e allontanate dalle amicizie», per poi essere manipolate (il giudice parla addirittura di «indottrinamento»), con successivo «controllo mentale, mediante l’espediente di bollare come sbagliate le opinioni espresse o le scelte compiute dalla vittima, in modo da innescare un meccanismo di dipendenza da sé». L’ex giudice controllava i loro social network delle corsiste, «imponendo la cancellazione di amicizie, di fotografie pubblicate, qualora non corrispondessero, a suo insindacabile giudizio, ai canoni di comportamento da lui imposti». E in caso di “errori” venivano «umiliate, offese e denigrate». Le ragazze dovevano sottostare al «divieto di avviare o mantenere relazioni intime con soggetti che non raggiungessero un determinato punteggio» attribuito da Bellomo e «il divieto di contrarre matrimonio a pena di decadenza automatica dalla borsa». Ma soprattutto erano obbligate a seguire le sue indicazioni in fatto di abbigliamento, firmando un contratto che rappresentava la condizione per accedere ai benefici della borsa. Il codice prevedeva uno stile “classico” per gli «eventi burocratici», uno stile “intermedio” per «corsi e convegni» ed “estremo” per «eventi mondani», ovvero «gonna molto corta» oppure un «vestito di analoga lunghezza», tacco 8-12 centimetro a seconda dell'altezza e «trucco calcato o intermedio, preferibilmente un rossetto acceso e valorizzazione di zigomi e sopracciglia; smalto sulle mani». Ma dovevano curare anche «gesti, conversazione, movimenti», per pubblicizzare l'immagine della scuola e della società.