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penalisti
Appello senza l’intervento di pm e difensori. E, ancora, sospensione del corso della prescrizione e dei termini di custodia cautelare nei procedimenti penali nel periodo di emergenza, onde evitare estinzione del processo e gente fuori dal carcere “prima” del tempo. Sono queste le due misure relative alla giustizia previste dal decreto Ristori bis. Una notizia che l’avvocatura accoglie come «la soppressione del giusto processo», con il processo d’appello ridotto ad un semplice passaggio di carte, nonostante la prevista facoltà di chiedere la discussione orale, che in assenza di norme tecniche sarebbe, di fatto, «impossibile». All’articolo 10 il dl stabilisce che fino alla fine dell’emergenza e fuori dai casi di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado si procederà in camera di consiglio «senza l’intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l’imputato manifesti la volontà di comparire». Almeno entro dieci giorni prima dell’udienza, il pm dovrà trasmettere le proprie conclusioni alla cancelleria della Corte d'Appello per via telematica o attraverso sistemi «che saranno resi disponibili ed individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati». Dopo la ricezione, la cancelleria invia l’atto ai difensori delle altre parti che almeno cinque giorni prima dell’udienza potranno presentare le conclusioni con atto scritto, sempre per via telematica. La richiesta di discussione orale va formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro 25 «giorni liberi» prima dell’udienza, stesso termine stabilito per la richiesta dell’imputato di partecipare all’udienza. Ma ciò, contestano gli avvocati, entra in conflitto con il termine previsto per la notifica della citazione in appello, che è di 20 giorni. Sono escluse da tali disposizioni e udienze fissate entro 15 giorni dall'entrata in vigore del decreto. Dal sedicesimo al trentesimo giorno, la richiesta di discussione orale o di partecipazione dell’imputato all’udienza potrà essere formulata «entro il termine perentorio di cinque giorni dall’entrata in vigore del presente decreto». Tali misure, stando alla relazione illustrativa, hanno il fine di «diminuire gli accessi fisici negli uffici giudiziari e nelle relative cancellerie e di consentire lo svolgimento dell’attività giurisdizionale nel grado di appello, notoriamente il più critico per l’accumulo di arretrato». E ciò prevedendo la “cartolarizzazione” dell’udienza, così come già sperimentato in Cassazione. «È comunque salvaguardato il diritto delle parti», si legge nella relazione. Una convinzione che, di sicuro, non trova d’accordo gli avvocati. Ma il decreto prevede anche che, fino alla fine dell’emergenza, «i giudizi penali sono sospesi durante il tempo in cui l’udienza è rinviata per l’assenza del testimone, del consulente tecnico, del perito o dell’imputato in procedimento connesso i quali siano stati citati a comparire per esigenze di acquisizione della prova, quando l’assenza è giustificata dalle restrizioni ai movimenti imposte dall’obbligo di quarantena o dalla sottoposizione a isolamento fiduciario». Per lo stesso periodo sono sospesi pertanto anche il corso della prescrizione e i termini di durata massima della custodia cautelare. La ratio è quella di salvaguardare «le esigenze poste alla base delle misure di custodia cautelare applicate agli imputati contro il rischio di estinzione del reato di prescrizione o, rispettivamente, di decorso dei termini massimi di custodia cautelare per il caso in cui il giudizio subisca una battuta d’arresto, nello svolgimento dell’attività istruttoria, per l’impossibilità di acquisire una prova cui debba partecipare una persona (testimone, consulente tecnico, perito o imputato in procedimento connesso) la cui assenza sia giustificata dalle restrizioni agli spostamenti imposte dall’obbligo di quarantena o dalla sottoposizione a isolamento fiduciario in conseguenza delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica». Insomma, se stanno in carcere un motivo ci sarà. Ed è meglio non evitarlo. Prescrizione e termini di custodia cautelare rimangono dunque sospesi «per un periodo di tempo pari a quello stabilito per il correlato giudizio penale». Il differimento dell’udienza non potrà avvenire, comunque, oltre il sessantesimo giorno successivo al limite imposto agli spostamenti, «dovendosi avere riguardo in caso contrario, agli effetti della durata della sospensione del corso della prescrizione e dei termini di durata stabiliti per la custodia cautelare. I periodi di sospensione di cui si è detto sopra non devono essere computati nei termini di durata massima di sospensione della custodia cautelare. Il tutto con lo scopo «di salvaguardare l’accertamento processuale dal rischio di estinzione del reato per prescrizione ed evitare il decorso dei termini massimi di custodia cautelari degli imputati, facendo in modo che il giudizio non subisca battute d’arresto nella attività istruttoria a causa delle limitazioni agli spostamenti imposte dalla normativa dettata in questa fase emergenziale».