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41 bis
Il diritto all’affettività è di fatto tolto ai figli minorenni dei detenuti al 41 bis. Ma ora sarà la Consulta ad occuparsene. A causa del Covid 19 e le restrizioni inevitabili causate dalle zone rosse e arancioni, l’unico mezzo per permettere ai figli di fare colloqui con i padri reclusi al carcere duro è l’utilizzo di Skype. Oramai è quasi un anno che i bimbi non riescono più a vedere i propri padri al 41 bis. Non mancano casi di traumi psico fisici dovuti dall’assenza paterna. È giusto che la colpa dei padri ricada anche sui figli minori? Il problema è la mancanza di previsione che i colloqui cui hanno diritto i detenuti e gli internati sottoposti a regime speciale possono essere svolti a distanza con i figli minorenni mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile. Il prossimo 9 marzo al vaglio dei giudici della Corte costituzionale Un problema che, grazie all’ordinanza del tribunale dei minorenni di Reggio Calabria, sarà vagliato il prossimo 9 marzo dalla Corte costituzionale. Sì, perché tale divieto lede non solo diversi articoli della Costituzione, ma anche numerose convenzioni. Dalla Cedu alla carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Per i 41 bis è in corso, di fatto, una disparità di trattamento rispetto ai minorenni figli di detenuti ordinari, relativamente alla disciplina dei colloqui audiovisivi a distanza. Ma c’è anche la violazione dei diritti inviolabili, come quello di intrattenere rapporti affettivi con i familiari detenuti idonei a garantire lo sviluppo e il benessere psico-fisico del minore. Non solo. Il tribunale dei minorenni, sottolinea anche la violazione dei principi a tutela dell'infanzia e della gioventù, la violazione del principio della finalità rieducativa della pena. Ma c’è anche un evidente contrasto con i principi convenzionali a tutela del diritto della persona al rispetto della vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza e che vietano i trattamenti inumani e degradanti. Non da ultimo, c’è anche il richiamo alla tutela sovranazionale dei minori. Il caso sollevato dal Tribunale dei minori di Reggio Calabria Il caso specifico sollevato dal Tribunale di Reggio Calabria è emblematico. Solo raccontandolo, l’opinione pubblica può essere correttamente informata per capire quanto sia drammatico un tale divieto. L’uomo al 41 bis dovrà scontare almeno 30 anni per reati di associazione per delinquere di tipo ’ndranghetistico, omicidio e altro. Contestualmente i suoi figli minorenni sono stati affidati ai servizi sociali, perché vivevano in una sorta di degrado. Lo hanno dovuto fare, perché avevano un urgente bisogno di intraprendere una sana crescita psico fisica. Per questo il giudice ha demandato agli psicologi specialisti del Consultorio familiare delegato, in collaborazione con il Servizio sociale territoriale, il compito di programmare in favore dei minori una mirata attività di sostegno psicologico e socio-educativo, con l'obiettivo di spiegare loro gradualmente la realtà delinquenziale in cui si era formato il padre e i reali motivi della sua carcerazione. Infine, ha segnalato l'opportunità di preparare «la signora e i minori anche a programmare, in un futuro non remoto, uno spostamento mirato dalla città, segnalando che tale soluzione doveva essere contemplata e adeguatamente programmata, in quanto la negativa reputazione della famiglia paterna, i connessi rischi di emarginazione sociale e la suggestione di determinati modelli culturali comportavano il rischio elevato di esposizione dei minori, una volta raggiunta l' età dell'adolescenza, a situazioni di devianza o di pregiudizio per la loro integrità emotiva». Parimenti, il tribunale ha segnalato la necessità che il previsto dispositivo fosse in grado: 1) di spiegare ai bambini, con le cautele opportune, che il padre, attesa l'entità della pena inflittagli, non sarebbe tornato presto a casa; 2) di preparare i minori prima degli incontri con il padre che, secondo il condivisibile parere degli esperti, non dovevano essere interrotti. Analogo percorso di preparazione, il giudice ha previsto che l’uomo al 41 bis dove essere messo in grado di rispondere in modo corretto alle eventuali domande dei figli in ordine al suo stato di carcerazione e ai motivi della sua assenza educativa. La grave sofferenza del figlio 14enne C’è in particolare il figlio di appena 14 anni che necessita di parlare con il padre. Dalla relazione psicologica emerge la grave sofferenza del ragazzino recante «segni di trauma dovuti alla separazione dal padre e tratti di rigidità, collegati a difese emotive, con la conseguenza che il medesimo adolescente vive uno stato di lutto non completamente elaborato sia per l'assenza del genitore che per le situazioni esistenziali che si trova a vivere». Non solo. Il ragazzino è anche affetto da una importante patologia cronica (diabete) che, durante l'emergenza epidemiologica, sconsigliava (e sconsiglia) assolutamente i suoi spostamenti, oltretutto molto complessi per le restrizioni governative in atto. Ma niente da fare. Non gli è permesso fare una videochiamata tramite skype. Un divieto che la Consulta dovrà valutare se leda o meno la Costituzione italiana. Ma una certezza ce l’abbiamo: lede il benessere psico fisico del 14enne, un ragazzino che non ha colpa alcuna. Solo garantendo i suoi diritti, lo si mette al riparo dalla criminalità organizzata.