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La prima udienza pubblica di questa mattina in Corte costituzionale sarà dedicata al caso Cospito. I giudici (relatore Amoroso) affronteranno la questione di legittimità costituzionale riguardante «l’articolo 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui, relativamente al reato previsto dall’articolo 285 del codice penale, “Devastazione, saccheggio e strage”, non consente al giudice di ritenere la circostanza attenuante di cui all’articolo 311 cod. pen. “circostanza diminuente: particolare tenuità del danno o del pericolo” prevalente sulla recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen».
Detto più semplicemente: il 2 giugno 2006 Alfredo Cospito e Anna Beniamino piazzarono due ordigni nei pressi dell'ingresso della Scuola allievi carabinieri di Fossano. Le esplosioni avvennero in orario notturno, e come sottolineato dalla difesa “non fu utilizzato materiale esplosivo ad alto potenziale” e il gesto “non solo non ha causato alcun morto, ma neppure alcun ferito”.
Cospito e Beniamino, in primo e secondo grado, furono condannati rispettivamente a 20 e 16 anni e sei mesi per strage “comune”, sanzionata ex articolo 422 del codice penale. A proporre ricorso per Cassazione fu il procuratore generale presso la Corte d’appello di Torino, e la Suprema Corte, con sentenza del 6 luglio 2022, accolse le ragioni del ricorrente, riqualificando il reato quale strage “politica” ex art. 285 del codice penale. Piazza Cavour inviò dunque gli atti alla Corte d’assise d'appello per la determinazione della pena. Il pg aveva chiesto rispettivamente l’ergastolo ostativo e 27 anni di carcere per strage politica.
Piccola parentesi: alle cosiddette stragi di mafia degli anni ’ 90 non fu applicato il 285. Tornando a noi, le difese degli imputati hanno invocato l'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 311 codice penale. La circostanza attenuante si può applicare in relazione al delitto previsto dall’art. 285 cp.
Secondo la Corte d’appello di Torino, “avuto riguardo alle modalità con cui si è realizzato il reato ed alle conseguenze che da questo sono in concreto derivate, da valutarsi in rapporto all'entità della lesione arrecata ai beni interessi tutelati dalla norma incriminatrice violata”, la condotta degli imputati “appare soddisfare i criteri indicati dall'art. 311 codice penale”.
Tuttavia Cospito è un recidivo reiterato con valutazione ormai coperta da giudicato, per cui non si può applicare il 311 cp. Tale divieto è sancito in termini generali dall'art. 69, comma 4 codice penale. Da qui la richiesta della difesa, accolta dalla Corte di Appello, di sollevare dubbio di legittimità costituzionale su tale divieto. “Se venisse affermata l'illegittimità costituzionale della norma censurata, il reato più grave fra quelli di cui l'odierno imputato è stato ritenuto responsabile non sarebbe più punito con l'ergastolo, bensì con una pena di durata compresa fra i venti ed i ventiquattro anni di reclusione”. Al momento l’anarchico sta mettendo in atto iniziative cautelative per evitare la morte, assumendo ad esempio integratori.