Oggi la Corte costituzionale terrà l’udienza pubblica sulla questione di legittimità dell’articolo 41 bis, nella parte in cui prevede che i detenuti possano usufruire di sole due ore d’aria. Sarà audito l’avvocato Valerio Vianello Accorretti, del foro di Roma, difensore di Giovanni Birra, un detenuto sottoposto al regime differenziato nel supercarcere di Bancali, in Sardegna. Grazie al suo ricorso, il magistrato di sorveglianza di Sassari ha sollevato la questione di costituzionalità, ritenendola rilevante per la presunta violazione di articoli fondamentali della Costituzione.

La disciplina delle ore d’aria ha già registrato evoluzioni in passato, in linea con i principi costituzionali. Si pensi alla sentenza della Cassazione del 2019, che stabilì come i detenuti nel 41 bis abbiano diritto a due ore di permanenza all’aperto, salvo “motivi eccezionali”. Prima di quel pronunciamento, i reclusi nel regime differenziato potevano accedere agli spazi esterni solo per un’ora, mentre la restante ora era fruibile unicamente in aree interne dedicate alla socialità, come biblioteche o palestre. I giudici della Suprema Corte si espressero con chiarezza: qualora non sussistano specifiche esigenze di sicurezza, limitare ulteriormente il tempo all’aperto assume un mero carattere afflittivo, incompatibile con l’articolo 27, comma 3, della Carta, che vieta trattamenti contrari al senso di umanità. Un primo passo, dunque, è stato compiuto. Il principio consolidato anche nelle precedenti sentenze della Consulta sul 41 bis è chiaro: ogni restrizione applicata in regime speciale, se non giustificata da concrete esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza, perde legittimità costituzionale, trasformandosi in una misura puramente punitiva e pertanto inammissibile nel nostro ordinamento.

IL CASO CONCRETO

L’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Sassari (23 febbraio 2024) contesta il comma 2 quater dell’articolo 41 bis, che fissa a due ore (riducibili a una) il tempo all’aperto. La norma è ritenuta incompatibile con l’articolo 3 essendoci disparità ingiustificata rispetto ai detenuti ordinari che godono di quattro ore; l’articolo 27 con l’ostacolo alla rieducazione per l’assenza di attività alternative e l’articolo 32, ovvero il rischio per la salute psico- fisica, aggravato per ergastolani o anziani. Il Tribunale ha evidenziato come la struttura del reparto 41 bis di Bancali vanifichi le stesse ragioni di sicurezza invocate per giustificare la restrizione.

Le celle dei detenuti, collocate in “varchi” con finestre affacciate su cortili interni, consentono ai quattro componenti di ogni gruppo di socialità di comunicare anche dalle proprie stanze, rendendo inefficace la limitazione delle ore d’aria. Infatti, emerge dall’ordinanza, se l’obiettivo è impedire accordi illeciti, questi potrebbero realizzarsi in qualsiasi momento, non solo durante le ore aggiuntive.

La decisione, come detto, si inserisce in un solco giurisprudenziale consolidato. La Corte costituzionale, in passato, ha già dichiarato incostituzionali altre restrizioni dell’articolo 41 bis ( come i limiti ai colloqui con i difensori o il divieto di scambiare cibi), ritenendole puramente afflittive e non funzionali alla sicurezza. Il Tribunale di Sassari richiama inoltre la Cassazione che ha stabilito come l’“ora di socialità” in spazi chiusi non possa sostituire il tempo minimo all’aperto, essenziale per la salute. Un paradosso emerge dal confronto tra l’articolo 41 bis e la riforma del 2018: mentre per i detenuti comuni il minimo di ore d’aria è salito a quattro, per quelli in regime differenziato è rimasto fermo a due. Il Tribunale contesta questa discrepanza, sottolineando che l’Amministrazione penitenziaria potrebbe comunque ridurre le ore per motivi specifici, senza necessità di una disciplina rigida.

IL LEGALE DEL DETENUTO E GLI AVVOCATI DI STATO

L’avvocato Valerio Vianello Accorretti, difensore del detenuto Giovanni Birra nel supercarcere di Sassari- Bancali, ha formalizzato con una memoria depositata il 5 novembre scorso le ragioni giuridiche a sostegno della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Sorveglianza. Il documento, inviato alla Consulta, approfondisce i tre pilastri della contestazione: violazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), negazione della finalità rieducativa della pena (art. 27 Cost.) e rischio per la salute fisica e psichica (art. 32 Cost.).

Nella memoria, l’avvocato Accorretti ribadisce che la limitazione a due ore d’aria per i detenuti in regime 41- bis è “priva di giustificazioni concrete” in termini di sicurezza. Un passaggio chiave riguarda il “diritto vivente”: l’avvocato cita sentenze della Cassazione (n. 17580/ 2019) e della stessa Corte costituzionale (n. 143/ 2013 e n. 97/ 2020) che hanno già dichiarato incostituzionali altre restrizioni del 41- bis (come i limiti ai colloqui con i difensori o il divieto di scambiare cibi), ritenendole “puramente afflittive”.

L’avvocato, inoltre, sottolinea un aspetto interessante che teoricamente dovrebbe chiudere la questione sulla sicurezza. La norma che regola l’applicazione del 41 bis evidenzia come la formazione dei gruppi di socialità nel regime sia sottoposta a criteri rigorosi, studiati per prevenire collusioni o conflitti. Le direttive escludono espressamente l’inserimento nello stesso gruppo di: detenuti con precedenti periodi di convivenza; nuovi ingressi al regime speciale insieme a ristretti con lunga permanenza; esponenti di spicco di organizzazioni criminali; membri della stessa cosca o di clan alleati o rivali.

Queste regole, definite in modo dettagliato, garantiscono un equilibrio tra sicurezza e diritto a una socialità controllata. Da un lato, preservano l’ordine interno ed esterno, rafforzando la legittimità costituzionale del regime; dall’altro, consentono ai detenuti di condividere, seppure in spazi delimitati e sotto vigilanza, le ore d’aria e le attività comuni, evitando un isolamento totale che rischierebbe trattamenti disumani.

Sul fronte sanitario, il documento cita i rapporti del Comitato europeo per la prevenzione della tortura, che dal 2020 sollecita l’Italia ad allineare le ore d’aria del 41- bis agli standard minimi europei ( 4 ore). L’avvocato Accorretti chiede infine alla Consulta di seguire la sua giurisprudenza consolidata, dichiarando incostituzionale l’articolo 41- bis nella parte contestata, per ribadire che la sicurezza non può annullare i diritti fondamentali.

Ora l’avvocato Accorretti sarà audito dalla Corte costituzionale, chiamata a valutare se le due ore d’aria siano effettivamente funzionali alla sicurezza o si riducano a un ' supplizio inutile'. Contemporaneamente, interverranno anche gli avvocati dello Stato Ettore Figliolia e Massimo Di Benedetto, i quali negano l’incostituzionalità della norma, sostenendo che la restrizione non ostacoli la rieducazione del detenuto né violi il diritto alla salute in modo sproporzionato. Anzi, sottolineano come la disposizione derivi da un bilanciamento tra sicurezza e diritti dei reclusi, evitando misure più drastiche come azzerare del tutto le ore d’aria. L’udienza odierna si preannuncia cruciale. La Costituzione garantisce anche ai detenuti del 41 bis il diritto a ' vedere il cielo' oltre le due ore? La risposta arriverà non appena i giudici della Corte si pronunceranno.