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Estratto di ruolo, no alla norma
Impugnare un addebito tributario dopo averne avuto notizia dal cosiddetto “estratto di ruolo” non sarà più possibile: a meno che, come chiesto da Cnf e Ocf, e dall’intera avvocatura, il Senato non rimetta nel cassetto un emendamento al Dl Fisco appena proposto nelle commissioni Finanze e Lavoro del Senato. Ritiro caldamente sollecitato da Consiglio nazionale forense e Organismo congressuale forense in una lettera trasmessa poche ore fa alla presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati e ai vertici delle due commissioni, i senatori Luciano D’Alfonso e Susy Matrisciano. Nel testo firmato dalla presidente Cnf Maria Masi e dal coordinatore Ocf Giovanni Malinconico si esprimono «preoccupazioni» e «fermo dissenso» per le «limitazioni della tutela giurisdizionale e in particolare della impugnabilità dell’estratto di ruolo contenuta nell’emendamento introdotto dalle commissioni Finanze e Lavoro del Senato (art. 6 bis) in sede di conversione del decreto legge 146/2021, e ne chiedono il ritiro». Le modifiche, si ricorda nella lettera, «in realtà snaturano anche gli effetti della giurisprudenza (Cassazione sezioni unite n. 19074/2015), che consente al contribuente che non ha ricevuto la notifica della cartella di pagamento di tutelarsi anche quando ne viene a conoscenza presso gli uffici della riscossione. Lo snellimento dell’attività amministrativa e di riscossione o la dichiarata azione di contrasto avverso cause pretestuose non può avvenire a danno della tutela dei diritti di difesa garantiti dall’art. 24 della Costituzione», ricordano Masi e Malinconico. I vertici di Cnf e Ocf segnalano anche che la formulazione della norma appare «tecnicamente criticabile» in quanto, «escludendo dal novero degli atti impugnabili anche “la cartella che si assume invalidamente notificata”, disarticola il principio cardine espresso dall’art. 19 comma III d.lgs 546/1992, secondo cui la mancata notifica o invalida di atto autonomamente impugnabile adottato precedentemente all’atto notificato può essere effettuata unitamente all’impugnazione dell’ultimo atto notificato».