Per la prima volta, l’uso dell’intelligenza artificiale in una gara pubblica è stato oggetto di una pronuncia giuridica. Il TAR Lazio, con la sentenza n. 4546 del 3 marzo 2025, ha respinto il ricorso di un’azienda esclusa dall’assegnazione di un appalto, confermando la legittimità dell’impiego dell’IA da parte della società vincitrice.

La controversia

La vicenda nasce dalla gara bandita da Consip nel 2024 per l’assegnazione dei servizi di pulizia e sanificazione presso alcune strutture sanitarie della Regione Umbria. Il ricorrente, terzo classificato, ha contestato la vittoria della società aggiudicataria, criticandone l’utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale – tra cui ChatGPT-4 di OpenAI – sia nella redazione dell’offerta tecnica che nella fase esecutiva del contratto.

Secondo l’azienda esclusa, l’IA non sarebbe stata adeguata alle esigenze del servizio richiesto e il suo impiego sarebbe stato privo di una reale applicabilità operativa. Per avvalorare la propria tesi, il ricorrente ha interrogato ChatGPT-4, ottenendo risposte che, a suo dire, dimostravano l’inadeguatezza dello strumento per l’appalto in questione.

La decisione del TAR

Il TAR Lazio ha rigettato il ricorso, stabilendo che l’impiego dell’IA da parte della società vincitrice fosse finalizzato esclusivamente a migliorare l’efficienza e la qualità del servizio, senza costituire l’elemento determinante per l’aggiudicazione dell’appalto.

Il tribunale ha sottolineato che la stazione appaltante dispone di un ampio margine di discrezionalità nella valutazione delle offerte e nella verifica della loro congruità economica. Inoltre, ha chiarito che l’uso di strumenti algoritmici avanzati, se opportunamente motivato e funzionale agli obiettivi del servizio, non può rappresentare di per sé un motivo di esclusione da una gara pubblica.

Il ricorrente ha anche sollevato dubbi sulla correttezza della valutazione effettuata dalla commissione giudicatrice, sostenendo che l’accettazione dell’uso dell’IA fosse avvenuta senza un’adeguata istruttoria. Tuttavia, il TAR ha ritenuto infondate tali argomentazioni, evidenziando che la società aggiudicataria aveva fornito una descrizione dettagliata del ruolo dell’IA, specificandone i limiti e le modalità di utilizzo.

Infine, il tribunale ha contestato la validità delle prove presentate dal ricorrente, basate su semplici interrogazioni a ChatGPT-4 senza un’analisi tecnica approfondita dell’offerta vincente. La sentenza ha così ribadito che eventuali contestazioni devono poggiare su elementi concreti e non su supposizioni generiche.