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Tutela degli avvocati
L’esigenza di valorizzare il diritto di difesa e la figura dell’avvocato in ogni contesto e in un quadro normativo sempre più ampio è alla base di un documento di particolare rilevanza. Si tratta dello schema di progetto riguardante la Convenzione per la tutela della professione di avvocato e la contestuale creazione di un Comitato di esperti sulla tutela degli avvocati a cura del Consiglio d’Europa.
L’approvazione definitiva del nuovo trattato potrebbe essere vicina, considerato che l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa ha approvato due giorni fa un parere di Vladimir Vardanyan (Armenia, Ppe/ Dc) in cui si prende atto che «gli avvocati sono bersaglio di molestie, intimidazioni e attacchi». «L'Assemblea – si legge in una nota del Consiglio d’Europa - ha tuttavia espresso rammarico per l’assenza di disposizioni specifiche sull’utilizzo della sorveglianza segreta contro gli avvocati e ha chiesto l’aggiunta di una clausola che proibisca specificamente agli Stati di formulare riserve alla Convenzione, al fine di assicurarne la piena attuazione».
Secondo il Procuratore generale per l’Inghilterra e il Galles, Lord Hermer, «la Convenzione invierà, a giusto titolo, un forte segnale dell’importanza che la comunità internazionale attribuisce all’indipendenza della professione giuridica e al diritto degli avvocati di esercitare la professione senza interferenze o molestie». «I nostri sistemi giuridici collettivi – ha aggiunto Lord Hermer - funzionano in modo ottimale in circostanze in cui gli avvocati hanno la capacità di prendere in carico i propri casi senza timori o favori e di rappresentare i clienti indipendentemente dalla propria opinione sulle azioni compiute dal cliente».
Nel preambolo della Convenzione si sottolinea il ruolo fondamentale che gli avvocati e le associazioni professionali svolgono nel sostenere lo Stato di diritto per garantire l’accesso alla giustizia e la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Senza tralasciare il fatto che i legali sono «sempre più soggetti ad attacchi, minacce, molestie e intimidazioni, nonché ad ostacoli o interferenze improprie nell'esercizio delle loro legittime attività professionali». I lavori per la redazione della Convenzione sono iniziati nel 2020.
Cinque anni fa il Comitato europeo per la cooperazione giuridica (Cdcj) del Consiglio d’Europa iniziò ad esaminare le possibili azioni per garantire un livello adeguato di protezione agli avvocati nell’esercizio della loro professione. Dall’analisi di tale contesto venne presa in considerazione l’esigenza di dotarsi di un nuovo strumento giuridico europeo per rafforzare la protezione degli avvocati con l’utilizzo di quanto esistente già a livello internazionale, a partire dalla Raccomandazione R (2000) 21 del Comitato dei ministri sulla libertà di esercizio della professione di avvocato e dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, senza tralasciare la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.
Lo studio preliminare della Convenzione per la tutela della professione di avvocato ha impegnato preliminarmente il Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa, che ha istituito nel gennaio 2022 un Comitato di esperti sulla protezione degli avvocati (Cj- Av), composto da 15 rappresentanti degli Stati membri, ma anche da partecipanti e osservatori.
Il Comitato ha il compito di elaborare uno strumento giuridico il più idoneo possibile per rafforzare la protezione della professione di avvocato e il diritto di esercitare la professione senza pregiudizi o restrizioni, sotto l’autorità del Comitato dei Ministri e del Comitato europeo per la cooperazione giuridica ( Cdcj). Quest’ultimo si riunisce tre volte l’anno e le sessioni di lavoro sono a porte chiuse.
L’articolo 5 della Convenzione, in materia di diritto all'esercizio della professione forense, evidenzia nel primo comma che «le parti vigilano affinché l'ammissione, il mantenimento dell’autorizzazione e la riammissione all'esercizio della professione di avvocato siano prescritte dalla legge e siano:
a) basate su criteri oggettivi, pertinenti e trasparenti, applicati mediante un processo equo; b) non siano oggetto di discriminazione per motivi quali sesso, razza, colore, lingua, religione, opinione politica o di altro tipo, origine nazionale o sociale, appartenenza ad una minoranza nazionale, proprietà, nascita o altro status».
In merito alla “Libertà di espressione”, il secondo comma dell’articolo 7 prevede che le parti garantiscano «il diritto degli avvocati, individualmente e collettivamente, e delle associazioni professionali, di promuovere lo Stato di diritto e il suo rispetto, di partecipare alla discussione pubblica sul merito, sull’interpretazione e sull’applicazione delle disposizioni giuridiche esistenti e proposte, le decisioni giudiziarie, l’amministrazione e l’accesso alla giustizia, la promozione e la tutela dei diritti umani, nonché a presentare proposte di riforma in materia».
È prevista, inoltre, la creazione del “Gruppo di esperti in materia di protezione della professione di avvocato che controlla l’attuazione della Convenzione da parte degli Stati aderenti. Il Gruppo è composto da un minimo di 8 membri e da un massimo di 12 membri, che vengono eletti dal «Comitato delle Parti tra i candidati nominati dalle parti per un mandato di quattro anni, rinnovabile una volta, e scelti tra i cittadini delle parti». Il traguardo per dare ancora più dignità e rilevanza sociale alla professione forense è, dunque, sempre più vicino.