La Cassazione civile, con la propria sentenza a sezioni unite n. 19427 dell’8 luglio, dovrebbe far cessare l’anomalo indirizzo del Tribunale di Roma, che, a partire dal 2012, rigettava sistematicamente i ricorsi presentati dagli avvocati del Foro di Roma relativi al decreto ingiuntivo per la liquidazione dei compensi in materia giudiziale e stragiudiziale civile, nonostante fossero corredati da prova documentale dell’attività svolta e dal parere di congruità reso dal competente Consiglio dell’Ordine. Questa fondamentale decisione della Cassazione (presa il 25 maggio 2021) è giunta dopo il ricorso al decreto di rigetto n. 28838/2019, emesso dal Tribunale di Roma in data 2 ottobre 2019, a cui ha fatto seguito una nota del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Roma, datata 18 novembre 2019, con la quale si segnalava al procuratore generale presso la Corte di Cassazione tale giurisprudenza anomala (tra l’altro in contrasto con quella dei Tribunali di Torino, Napoli e Palermo). Un orientamento che muoveva dall’erronea premessa secondo cui la disposizione dell’art. 636 c.p.c. fosse stata abrogata, in conseguenza dell’eliminazione del sistema tariffario, avvenuta con la legge 27/2012, di conversione del D.L. 1/2012. La Corte è pervenuta a questa decisione dopo circa un anno dal deposito in cancelleria della richiesta di pronuncia, che ha avuto luogo il 26 agosto 2020, accogliendo le osservazioni del procuratore generale, secondo il quale, quando tra le parti (avvocato e cliente) non è intervenuto l’accordo sul compenso, questo è determinato, non più secondo le tariffe, ma in forza dei parametri fissati con decreto ministeriale (ex art. 13, comma 6, legge 247/2012, ossia il D.M. 10 marzo 2014, n. 55, novellato dal D.M. 8 marzo 2018, n. 37). Con la conseguenza che, in mancanza di accordo con il cliente, il Consiglio dell’Ordine degli avvocati, su richiesta del professionista interessato, rilascia un parere di congruità.Inoltre per il procuratore generale vi sono due ulteriori ragioni per considerare inopportuna la giurisprudenza del Tribunale di Roma: sono evidenziate nel riquadro qui sotto.
  • La legge 27/2012 non ha inciso sugli strumenti processuali che l’ordinamento ha previsto per la tutela dell’avvocato, né ha comportato l’eliminazione della possibilità di avvalersi del parere del Consiglio dell’Ordine, al fine di ottenere un decreto ingiuntivo.
  • L’abrogazione delle tariffe non ha comportato l’eliminazione di tutte le norme che, in modo diretto o indiretto, richiamano il sistema tariffario, ma ha solo determinato la sostituzione di un criterio per la determinazione dei compensi, quello appunto tariffario, con un altro, fondato sui parametri determinati con decreto ministeriale.
D’altronde, per la Suprema Corte, considerato che il mandato professionale si perfeziona con l’accettazione (ex articolo 14, comma 1, legge 247/2012), per quanto riguarda il compenso, quando non è pattuito all’atto del conferimento dell’incarico (come dovrebbe essere, ex art. 13, comma 2, legge 247/2012), ciascuna parte (quindi, anche il cliente), può rivolgersi al Consiglio dell’Ordine affinché esperisca un tentativo di conciliazione, e in caso di mancanza di accordo, su richiesta dell’iscritto, il Consiglio può rilasciare un parere sulla congruità della pretesa dell’avvocato in relazione all’opera prestata (ex art. 13, comma 9, legge 247/2012). La sentenza dell’8 luglio scorso ricorda poi che in caso di mancata determinazione consensuale, il compenso è liquidato dal giudice «con riferimento ai parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante» (ex articoli 13, comma 6, e 13-bis, comma 10, legge 247/2012), dato che la liquidazione del giudice non si riferisce solo alla liquidazione delle spese di giudizio nei confronti del soccombente, ma anche a quella relativa ai compensi nei rapporti tra professionista e cliente (vedi sentenze della Corte di Cassazione 10 maggio 2013, n. 11232 e 7 maggio 2015, n. 9237). Tutto questo fa sì che, se la determinazione giudiziale deve tener conto dei parametri ministeriali (ex art.13 e 13-bis, legge 247/2012), questi entrano nella struttura delle norme relative alla liquidazione dei compensi dei professionisti, e le completano, fornendo al giudice un criterio di riferimento nell’attività a lui demandata, pur negli spazi di discrezionalità che le tabelle riportate nei decreti ministeriali offrono, sia nella parte in cui prevedono minimi e massimi, sia lì dove consentono al giudice di aumentare o ridurre i compensi. Per la Corte di Cassazione, quindi, appare evidente come, tra le tariffe abrogate e i nuovi parametri, corra una forte analogia, se non una sostanziale omogeneità, trattandosi entrambi di strumenti volti a determinare il compenso dovuto al professionista per lo svolgimento della sua attività, nei casi in cui non sia possibile far riferimento a un accordo tra le parti. La sentenza della Suprema Corte sottolinea poi come i parametri siano ammessi dall’ordinamento comunitario, visto che la Corte di giustizia europea ha ritenuto la disciplina nazionale in tema di minimi e massimi tariffari conforme al diritto dell’Ue (Corte di Giustizia, 19 febbraio 2002, n. 35, Arduino, C-35/99).