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L’approvazione da parte del governo il 30 aprile scorso dello schema di Decreto Legislativo, contenente la Revisione del regime impositivo dei redditi (Irpef e Ires), lascia spazi alla speranza in un qualche miglioramento delle regole per la quantificazione della base imponibile delle imposte sul reddito, sebbene la continua crescita del debito pubblico italiano (giunto, a febbraio 2024, a 2.827 miliardi di euro), da una parte, e l’imminente entrata in vigore del nuovo Patto di stabilità, dall’altra, non lasciano certo immaginare significative riduzioni delle imposte.
Per quanto il testo non è stato ancora registrato dal Parlamento, chiamato a esprimere un parere nelle prossime settimane, con la conseguenza che l’assenza di un testo ufficiale impedisce una trattazione puntuale delle novità, si può anticipare che per il mondo delle professioni sono di interesse gli articoli 5 e 6, che contengono la revisione della disciplina dei redditi di lavoro autonomo. È il caso di ricordare che questo schema di decreto legislativo attua l'art. 5, comma 1, lett. f), della legge delega sulla riforma fiscale, 111/ 2023, dove sono elencati i principi per la riforma della tassazione del lavoro autonomo, tra i quali vi è «la semplificazione e la razionalizzazione dei criteri di determinazione del reddito». In questa ottica, si rafforza il principio di «omnicomprensività», tipico del reddito di lavoro dipendente e del reddito di impresa, che viene esteso anche al reddito degli autonomi.
Questo significa che il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni sarà calcolato sulla base della differenza tra tutte le somme e i valori, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, in relazione all’attività artistica o professionale, e l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività. Ne consegue che saranno escluse dalla formazione del reddito, oltre ai contributi assistenziali e previdenziali (come già avviene), anche: 1) gli importi incassati come rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione di un incarico, e addebitate al committente; 2) il riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l’uso comune dello studio (o di altro locale), anche promiscuamente, per l’esercizio di tali attività e per i servizi ad essi connessi.
Per contro (non costituendo una novità), viene confermato il principio di cassa quale criterio di imputazione temporale dei componenti di reddito al periodo di imposta, ma in deroga al criterio di cassa, viene previsto che le somme e i valori percepiti nel periodo di imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d'imposta, siano imputate al periodo di imposta in cui sussiste l'obbligo da parte di quest'ultimo di effettuazione della ritenuta.
Vengono poi codificate, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, alcune disposizioni che finora hanno riguardato esclusivamente il reddito di impresa, tra cui quelle relative alle spese dei beni strumentali e alla neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali, compreso il passaggio da associazione professionale a società tra professionisti. Pertanto non ha luogo una plusvalenza, o una minusvalenza, quando vengono compiute operazioni straordinarie concernenti i conferimenti, le trasformazioni, le fusioni e le scissioni relative a società tra professionisti, oppure apporti in associazioni senza personalità giuridica, costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni, o in società semplici, o ancora il trasferimento delle partecipazioni nelle associazioni professionali, o nelle società semplici, costituite per l’esercizio in forma associata di arti e professioni, o nelle società tra professionisti.
Un’ultima novità riguarda l’estensione del regime della tassazione separata alle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni, società ed enti, comunque riferibili all’attività artistica professionale.
Vale la pena ricordare che lo schema di decreto legislativo interviene anche sul reddito da lavoro dipendente, e su quello da impresa. Sul fronte del lavoro dipendente vengono esclusi i contributi e i premi versati dal datore di lavoro per i familiari a carico dei dipendenti per alcune prestazioni, anche in forma assicurativa, e si prevede l’indennità di 100 euro, da erogare a gennaio 2025, per quei lavoratori che stanno sotto la soglia dei 28mila euro lordi annui.