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Anche il più diligente degli Avvocati, per un errore od un ritardo, insomma un inadempimento, può esser chiamato a rispondere in sede civile dei danni procurati al cliente od alla parte assistita. La natura stessa, multiforme, della professione, il groviglio normativo od i mutamenti repentini di giurisprudenza, le trappole del processo, espongono l’Avvocato ad una grave responsabilità. Ed è noto come molteplici siano i profili di tale responsabilità: non solo quella penale, si pensi al reato di patrocinio infedele, ma quella civile, sia contrattuale che aquiliana, e non ultima, quella disciplinare per la violazione delle cogenti norme deontologiche. Munirsi di adeguata polizza di assicurazione per la responsabilità professionale, che sia conforme alle previsioni del Decreto Ministeriale 22 settembre 2016, costituisce per l’Avvocato, l’Associazione o la Società tra Professionisti un obbligo di legge, ed un dovere deontologico, ed ancora costituisce requisito essenziale per l’accertamento dell’esercizio effettivo dell’attività professionale. Per tale ragione, Il CNF ha deliberato il rinnovo per il prossimo triennio della convenzione con AIG EUROPE - primaria Compagnia di assicurazione per la responsabilità professionale, aggiudicataria in esito ad una gara europea - onde continuare ad offrire agli Avvocati italiani, che volessero sottoscrivere tale polizza convenzionata, il miglior servizio di assicurazione ad un costo davvero contenuto ed accessibile a tutti, in un periodo connotato dalla crisi economica più dura. Ha pure rinnovato la convenzione in essere con il broker AON, che per lo stesso triennio gestirà la convenzione ed i sinistri attraverso la piattaforma digitale dedicata.L’assicurazione rappresenta, infatti, una protezione efficace non solo per il cliente, ma anche, e soprattutto, per l’Avvocato, a fronte della responsabilità professionale, quella che deriva dall’inadempimento del contratto concluso con il cliente o la parte assistita. Protezione che tanto più serve in quanto, da un lato, la tradizionale distinzione tra obbligazione di mezzi - quale è tipicamente quella dell’Avvocato che si obbliga ad assistere ma non a vincere la causa - ed obbligazione di risultato, tende oggi a sfumare, e secondo la giurisprudenza in materia, per accertare la responsabilità dell’Avvocato, ciò di cui occorre tener conto è la violazione del dovere di diligenza da valutare con riguardo alla natura dell’attività professionale esercitata. Di modo che, a fronte di una accertata negligenza, come la mancata proposizione di un appello od una mancata eccezione di prescrizione, seppur non si possa certo sapere come si sarebbe concluso il processo se l’appello fosse stato proposto o l’eccezione ritualmente sollevata, è ben possibile affermare la responsabilità dell’Avvocato per colpa grave sulla scorta di un giudizio prognostico ad opera del Giudice. Ma, da un altro lato, vieppiù la giurisprudenza ha affermato come dalla responsabilità deontologica possa derivare anche una responsabilità civile, quindi risarcitoria. L’affermazione stessa riposa sulla premessa che le norme deontologiche forensi, oggi, non sono più soltanto norme corporative, valide cioè esclusivamente tra i consociati, ma vere e proprie norme giuridiche (si veda, l’art. 3, comma 3, della legge professionale) il cui rispetto tutti possono pretendere. Cioè, la regola deontologica è norma cogente (non a caso il Codice deontologico è pubblicato sulla GU) diretta a tutelare l’affidamento della collettività ad un servizio corretto della professione e la cui violazione espone, accertato un danno, ad una azione per il risarcimento.In particolare, è fondamentale osservare come talune norme deontologiche integrano le regole civili del contratto d’opera professionale, ponendo ulteriori e più cogenti doveri comportamentali che, se disattesi, espongono a colpa professionale. Così, a titolo esemplificativo: non adempiere al dovere informativo verso il cliente -un dovere in più rispetto a quelli previsti dal codice civile in tema di mandato- certamente in presenza di un danno, espone a responsabilità. Idem, sempre ad esempio, si pensi ai doveri deontologici specifici in caso di rinuncia al mandato, cogenti ed ulteriori rispetto a quelle poche e scarne regole del codice civile. Il rispetto della deontologia professionale è quindi essenziale. Tanto da poter dire che, salvo lo scudo obbligatorio offerto dalla polizza assicurativa, il miglior rimedio alla responsabilità per colpa professionale resta quello della diligenza dell’Avvocato. *Giuseppe Iacona, tesoriere del Consiglio Nazionale Forense