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L'avvocato che non adempie al mandato ricevuto e non informa il cliente sullo stato della pratica, viola i doveri di diligenza, dignità, correttezza e decoro della professione forense. Questo è quanto sottolineato dal Consiglio Nazionale Forense nella sentenza n. 231/2022 pubblicata il 20 aprile 2023 con la quale ha disposto la sospensione di un'avvocata per quattro mesi per violazione dei principi deontologici e di inadempienza al mandato ricevuto, confermando (in parte) il giudizio di colpevolezza espresso dal CDD di Perugia.
Il caso
La sentenza riguarda il ricorso di un'avvocata sospesa dalla professione per aver omesso per anni di eseguire il mandato professionale conferitole. La professionista era stata sottoposta a procedimento disciplinare dal CDD di Perugia per aver omesso di compiere atti inerenti al mandato conferito e per non aver informato il cliente sull'andamento del procedimento civile in relazione al quale le era stato conferito mandato. In particolare, l'avvocato non aveva predisposto alcun atto difensivo dopo la notifica dell'atto di citazione, non aveva partecipato alle udienze relative al procedimento civile e non aveva comunicato alla parte assistita i solleciti del legale di controparte volti ad ottenere l'adempimento della sentenza.
Dopo aver condotto un'istruttoria, il CDD di Perugia ha accertato che l'avvocata aveva tenuto comportamenti contrari alle norme di natura disciplinare e le ha inflitto la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per mesi sei.
La sentenza del Cnf
La professionista ha impugnato la sentenza innanzi al Cnf, ma il Consiglio ha ritenuto che la decisione del CDD di Perugia fosse in gran parte condivisibile. Il Cnf ha evidenziato che dagli atti emerge una gestione del tutto anomala del rapporto tra avvocato e cliente, nel corso del quale non è intercorso il benché minimo scambio di corrispondenza, una richiesta di aggiornamento e soprattutto il pagamento di compensi per l'attività svolta.
Tuttavia, il Consiglio ha ritenuto che la cliente abbia mostrato un assoluto disinteresse nei confronti dell'avvocato, non riconoscendo alcun atto ricognitivo nei suoi confronti fino a due anni dopo la sentenza. Pertanto, il Cnf ha deciso di contenere la sospensione dall'esercizio della professione a mesi quattro, in parziale accoglimento del ricorso presentato dalla professionista.