Con la sentenza numero 10378 le sezioni unite affermano un principio di civiltà giuridica: il sostituto di imposta è il solo responsabile per le ritenute operate. Negli ultimi anni il predominante orientamento giurisprundenzale voleva che il professionista a cui il sostituto aveva trattenuto la ritenuta d’acconto, ai sensi dell’art. 23 e ss del DPR 600/ 73, fosse ritenuto responsabile solidalmente con il sostituto, di fatto penalizzando un soggetto che non aveva commesso alcuna inosservanza delle norme tributarie.
In sostanza colui che aveva legittimamente detratto in sede di dichiarazione dei redditi, le ritenute di acconto subite, si trovava a dover restituire quanto scomputato e le relative sanzioni, se il sostituto non aveva versato all’Erario quanto trattenuto al sostituito.
La cassazione a sezioni Unite ha finalmente e chiaramente rigettato tale orientamento, affermando che la solidarietà di cui all’art.
35 del DPR 602/ 73 vige solo quando il sostituto non opera la ritenuta.
Il sistema di riscossione attraverso le ritenute di acconto, ormai un po’ vintage, ha subito nel corso degli anni diversi maquillage per attenuare la penalizzazione finanziaria ed economica che spesso infligge ai professionisti ed in particolare agli studi associati di medie e grandi dimensioni, è di qualche anno fa la novella normativa che permette ai soci di riattribuire all’associazione le ritenute in eccesso.
In un mondo professionale sempre più tecnologico si chiede ai professionisti di adeguare le loro strutture al processo telematico, alla fattura elettronica, all’F24 telematico, ora sarebbe tempo che anche il sistema della riscossione attraverso le ritenute venisse aggiornato. In attesa del DPR 600/ 72 versione 2.0, accogliamo con sollievo questa sentenza.