Anche in assenza del deposito delle comparse conclusive e delle memorie di replica, spetta comunque all’avvocato il riconoscimento dei compensi per la fase decisionale. È quanto stabilito dalla Cassazione con l’ordinanza numero 26843 dello scorso 19 settembre, che ha ribaltato la decisione del Tribunale di Roma e confermato il diritto del difensore al compenso per le fasi del processo precedentemente non liquidate.

Il Tribunale di Roma aveva respinto l’opposizione presentata da un avvocato contro il decreto di liquidazione emesso dallo stesso ufficio giudiziario, sezione Immigrazione, riguardo l’attività svolta in favore di un cliente, beneficiario del patrocinio a spese dello Stato, in un giudizio relativo a una domanda di protezione internazionale. Il Tribunale di Roma aveva ritenuto congrua la liquidazione di 500 euro per la fase di studio e la fase introduttiva, ma non aveva liquidato la fase istruttoria poiché il ricorrente aveva presentato solo un certificato medico, e nemmeno la fase decisoria, in quanto le note conclusive avevano semplicemente ripreso il contenuto del ricorso.

L’avvocato aveva quindi presentato ricorso in Cassazione, contestando una violazione dell’articolo 91 cpc e dell’articolo 4 del Dm 55 del 2014. In particolare, l’avvocato sottolineava che il Tribunale non aveva tenuto conto, ai fini della liquidazione, dell’audizione del ricorrente e del deposito del certificato medico attestante le torture subite dal richiedente protezione internazionale, elementi rilevanti ai fini della prova. Inoltre, erano state depositate note conclusive. La Suprema corte ha dato ragione all’avvocato, ritenendo che la sua censura fosse fondata. In primo luogo, il Tribunale aveva commesso un errore nel non liquidare la fase istruttoria, che, secondo l’articolo 4 del Dm 55/ 2014, comprende le richieste di prova e le attività difensive rilevanti per la formazione della prova, come nel caso del certificato medico presentato.

Inoltre, la Cassazione ha sottolineato che la precisazione delle conclusioni rientra tra le attività legate alla fase decisionale, e nel caso in esame, erano state depositate note conclusive.