PHOTO
magistratura
Vittoria per gli avvocati lombardi. Il TAR Lombardia, infatti, ha censurato esplicitamente il bando di gara del comune di Pieve Emanuele, per la selezione di avvocati a cui affidare la consulenza legale e la difesa dell’ente ma con richiesta di prestazioni in una serie generica di ipotesi. Il consiglio dell’Ordine degli avvocati di Milano ha sottolineato come «l’aspetto criticabile della selezione consisteva nella richiesta di prestazioni generiche e indeterminate, di impossibile quantificazione economica e corredate da criteri di scelta in più punti contrari ai principi generali della legge professionale», come la clausola che assegnava maggior punteggio agli avvocati che avessero concluso positivamente contenziosi in cui difendevano altre pubbliche amministrazioni ( considerando questo un criterio per valutare l’esperienza dei legali che partecipavano alla gara) e la previsione di un corrispettivo economico fisso per una serie di prestazioni eterogenee e di numero indeterminato, violando così il principio dell’equo compenso.
A ricorrere contro il bando erano stati alcuni professionisti milanesi e il presidente dell’Ordine, Vinicio Nardo ha «deliberato di intervenire in giudizio a difesa della nostra professione e ho quindi svolto un formale atto di intervento ad adiuvandum », in cui l’Ordine ha sostenuto «la necessità che le pubbliche amministrazioni, quando decidano di procedere alla selezione di avvocati mediante procedure concorsuali, tengano conto della specificità della funzione difensiva, della sua primaria rilevanza giuridica e sociale e della sua valenza costituzionale, evitando condizioni manifestamente discriminatorie, irragionevoli e persino lesive dignità della professione». Quanto al procedimento, il Tar aveva sospeso il bando in sede cautelare e il Comune, di conseguenza, aveva revocato la gara. Tuttavia, in sede di sentenza definitiva, il Tar ha comunque confermato quanto già evidenziato nella fase cautelare, ribadendo “la fondatezza del ricorso, in ragione della natura discriminatoria ed irragionevole della clausola della lex specialis che preclude la partecipazione agli avvocati che non abbiano avuto in passato tra i loro clienti Pubbliche Amministrazioni, ben potendo aver maturato l’esperienza necessaria a divenire affidatari della procedura impugnata, anche difendendo soggetti privati nei giudizi amministrativi, dell’indeterminatezza ed eterogeneità delle prestazioni richieste, ciò che preclude la possibilità di formulare un’offerta ponderata, e della contrarietà della lex specialis alla legge professionale, nella parte in cui prevede la corresponsione di un corrispettivo fisso indipendentemente dal numero dei contenziosi, ciò che viola il principio dell’equo compenso, e nella parte in cui prevede l’assegnazione di un punteggio preferenziale in favore degli avvocati che hanno patrocinato giudizi conclusi con un esito positivo per le amministrazi oni, considerato che la loro attività non ha ad oggetto obbligazioni di risultato”.
L’esito è stato accolto con soddisfazione dall’Ordine di Milano e Nardo ha sottolineato come la decisione «riguarda tutti gli avvocati, indipendentemente dalle proprie competenze e dai diversi ambiti di attività, e che mi pare contribuisca a difendere i nostri principi di civiltà giuridica».