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Con 3.000 mediazioni l’anno l’Organismo di conciliazione di Firenze si pone come una delle esperienze più importanti in Italia in materia di procedimenti stragiudiziali, tanto più che almeno un terzo delle procedure è costituito da mediazioni delegate dal giudice. «Il foro di Firenze – dichiara l’avvocato Pietro Beretta Anguissola, responsabile dell’Organismo – ha fatto da apripista per quanto riguarda il ricorso massiccio alla mediazione delegata da parte del Tribunale, visto che questa prassi è stata avviata nel 2015-2016, fermo restando che anche le altre due tipologie di mediazione, quella obbligatoria, e quella volontaria, rispettivamente con 1.200-1.300 e 700 domande, sono molto richieste». Tutto è nato dal D.Lgs. 28/2010, modificato l’ultima volta nel 2018, che ha introdotto la mediazione per la conciliazione delle controversie civili e commerciali, che può essere attivata ex lege su alcune materie, come quelle che riguardano i diritti reali, inclusa la successione, contratti di natura economica, come quelli bancari e assicurativi, ed anche per alcune responsabilità, come quella sanitaria e da diffamazione. A questa mediazione obbligatoria, si affianca quella volontaria, applicabile per vertenze che hanno per oggetto i diritti disponibili, come nel caso dei contratti tra imprese e quelli societari, e quella demandata dai giudici, che ritengono utile tentare una conciliazione, durante lo svolgimento della causa. «Nella prassi del Tribunale di Firenze – continua l’avvocato Beretta Anguissola – capita spesso che il giudice inviti con un’ordinanza gli avvocati delle parti in causa a rivolgersi a un organismo di mediazione, presente nell’area di competenza del Tribunale, per cui i legali depositano una domanda a uno degli organismi presenti in quel territorio. A quel punto, nominato un mediatore da parte dell’organismo, ha luogo un primo incontro in cui si verifica l’effettiva volontà di procedere con un negoziato, per poi continuare, eventualmente, con le trattative. Va evidenziato che i costi sono molto contenuti, poiché oltre ai diritti di segreteria, circa 50 euro, l’importo da pagare è pari a 100 euro per le cause con un valore compreso tra 1.000 e 5.000 euro, e 300 euro per quelle tra 10.000 e 25.000 euro». Ma quali sono le possibilità di successo di una mediazione? «Nella nostra esperienza – ricorda Beretta Anguissola – su 100 domande depositate, circa 15 proprio non partono, mentre delle rimanenti 85, in media 25 non vanno oltre l’incontro preliminare, e delle restanti 60, in cui ha luogo una trattativa, 35 sono quelle che vedono un accordo, mentre 25 non lo conseguono. Va detto che queste percentuali medie possono differire da settore a settore. È indubbio che la mediazione è particolarmente efficace in tutti quei casi in cui è urgente trovare una soluzione, e quando l’alternativa del procedimento giudiziario è giudicata troppo lunga. Un esempio sono le successioni, e in generale la divisione di beni. In questi casi lo stesso svincolo dei beni, in caso di ricorso ai Tribunali, può aver luogo solo dopo che la sentenza è passata in giudicato, e questo può richiedere veramente molti anni». «Stesso discorso vale per le vertenze che coinvolgono due imprese. Anche in questo caso può diventare necessario risolvere in un modo o nell’altro il contenzioso, anche per non bloccare l’attività aziendale, e mettere a repentaglio la gestione finanziaria dell’impresa. Per contro, nel caso di contratti assicurativi e bancari può essere più difficile trovare un accordo fra le parti, proprio per l’inderogabilità di molte clausole contrattuali». Il primo punto di forza della mediazione è l’informalità, grazie alla quale le parti, e gli stessi legali, possono discutere liberamente delle questioni da decidere, con il vantaggio poi che vi è la garanzia di riservatezza di quanto emerge nel corso delle trattative. Questo permette ai litiganti di confrontarsi, e di valutare le possibili soluzioni con l’assistenza dei loro legali, e con l’aiuto di una parte terza, il mediatore, che grazie alla propria esperienza, sa già quali possibili soluzioni si adattano meglio alla controversia che si sta affrontando. Ma vi sono evidenti ulteriori vantaggi, come sottolinea il responsabile dell’Organismo di conciliazione di Firenze, Beretta Anguissola: «Oltre ai tempi di gran lunga più brevi rispetto agli ordinari procedimenti giudiziari, durando la mediazione al massimo qualche mese, invece di molti anni, come succede quando ci si rivolge al Tribunale, va evidenziata la circostanza che l’accordo tra le parti ottenuto con la mediazione, debitamente attestato dagli avvocati, costituisce un titolo esecutivo, e quindi, in caso di inadempimento di una delle parti, non è necessario rivolgersi di nuovo al Tribunale, potendo essere eseguito forzosamente. Inoltre, almeno nel nostro caso, data la contestuale presenza di mediatori avvocati, commercialisti e notai, è più probabile che si trovi una soluzione al litigio più pertinente alla specifica situazione, una circostanza meno probabile in un processo diretto da un giudice. A questo tutto si aggiunge poi che non vi sono limitazioni nei contenuti dell’accordo, salvo per i diritti indisponibili».