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Parametri
La proposta del Cnf, presentata il 9 febbraio scorso, di modifica e integrazione dei parametri forensi, che erano fermi al 2014, essendo stabiliti dal Dm del 10 marzo 2014, n. 55, è stata giudicata positivamente dal Consiglio di Stato, con il suo parere 413/2022, del 17 febbraio. È il caso di sottolineare come il ministero della Giustizia abbia richiesto il parere del Consiglio di Stato l’11 febbraio, appena 2 giorni dopo la proposta del Cnf, e che la massima autorità della giustizia amministrativa lo abbia emesso ad appena 6 giorni dalla richiesta ministeriale. Va detto però che il parere del Consiglio di Stato precisa che ai fini della prosecuzione dell’iter è necessaria la verifica della relazione tecnica dell’emanando Decreto ministeriale da parte della Ragioneria dello Stato. Inoltre, pur nel giudizio positivo dello schema di Decreto ministeriale, Palazzo Spada segnala una serie di possibili miglioramenti testuali, al fine di rendere più facile e chiara la sua attuazione. Per esempio, si propone di utilizzare locuzioni quali “applicare di regola” invece di “tenere conto”, allo scopo di limitare il margine di discrezionalità dell’autorità giudiziaria nella liquidazione dei compensi degli avvocati, in linea con uno degli obiettivi dell’aggiornamento del sistema di tariffe forensi. Inoltre il Consiglio di Stato segnala l’opportunità di considerare la proposta del Cnf, non recepita dallo schema di Decreto ministeriale, relativamente all’opportunità, in caso di subentro nell’attività difensiva a processo in corso, di riconoscere al nuovo difensore la remunerazione prevista per la fase di studio della controversia, nonostante questa sia anteriore all’inizio del processo stesso, essendo comunque attuata. Altro elemento interessante del parere della massima giurisdizione amministrativa è il suggerimento di “rendere più pregnante la previsione dell’aumento del compenso del professionista” in caso di conciliazione giudiziale, o transazione della controversia, in linea con la proposta del Cnf di determinare il compenso per l’attività di conciliazione e transazione nella misura pari a quella prevista per la fase decisionale. Secondo i giudici di Palazzo Spada questo principio andrebbe valorizzato, allo scopo di stimolare quanto più la riduzione del contenzioso, e il ricorso alla “risorsa giustizia” come extrema ratio, in linea con i principi contenuti nella legge 206/2021, e con gli obiettivi del Pnrr, ispirati anche a una cultura della ricomposizione consensuale dei conflitti. In sostanza il prossimo Dm sui parametri forensi dovrebbe ispirarsi al principio per cui il compenso del professionista, che ha evitato o ridotto il ricorso al giudice, non dovrebbe essere inferiore a quello che sarebbe spettato se la controversia si fosse risolta con la decisione dell’autorità giudiziaria. Ora spetta al ministero raccogliere le considerazioni del Consiglio di Stato, e ufficializzarle con un nuovo decreto. Si ricorda che l’adeguamento delle tariffe professionali degli avvocati proposto dal Cnf è descritto nella delibera n. 535 ed è stato previamente oggetto di osservazioni da parte di 58 Consigli dell’Ordine e di 8 associazioni forensi. Secondo questa delibera, la giustificazione per un generale incremento dei parametri si rintraccia nell’aumentato costo della vita, che ha subìto un’evidente accelerazione negli ultimi mesi, e che con tutta probabilità continuerà anche nei successivi (soprattutto sul fronte dell’energia, anche alla luce del conflitto Ucraina-Russia). Vale la pena di ricordare alcune delle principali modifiche al Dm 55/2014 proposte dal Cnf. Innanzitutto si introduce la nuova formula della tariffa oraria, che è tipica dei grandi studi legali internazionali. Quella citata dalla delibera del Cnf è contenuta nella rivista Mag (testata di Lc Publishing Group), e precisamente nel numero 160, del 14 aprile 2021. Questa rivista ha segnalato che la tariffa media oraria per i vari livelli di expertise, che possono essere presenti in uno studio legale, parte dai 144 euro del praticante per arrivare ai 230 dell’“associate”, fino ai 515 del partner. Alla luce di questi valori il Cnf ha proposto, come tariffa oraria, un minimo di 200 euro e un massimo di 500, ovviamente a condizione che vi sia una pattuizione in tal senso tra cliente e avvocato. In secondo luogo il Cnf ha proposto l’eliminazione nell’articolato dell’espressione “di regola”, al fine di evitare disparità di trattamento tra professionisti, e garantire una uniforme applicazione dei parametri sul territorio nazionale, tale da eliminare incertezze dovute all’ampia discrezionalità attribuita finora all’autorità giurisdizionale. A questo scopo il Cnf ha proposto di aggiungere in più articoli del Dm una disposizione in base alla quale “Il giudice, nella liquidazione, non può discostarsi dal valore minimo del parametro previsto per l’attività svolta, salvo gravi ed eccezionali ragioni, da indicare espressamente nella motivazione”.