Il Tar della Lombardia ha recentemente emesso una pronuncia innovativa che potrebbe rappresentare un cambiamento significativo nella tutela dei diritti dei candidati esclusi dagli esami di abilitazione forense. In una decisione assunta a seguito della camera di consiglio del 13 giugno 2024, il Tar ha ordinato la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato, che aveva negato a una candidata l’ammissione alla prova orale dell’esame di abilitazione per la sessione 2023.

La controversia è sorta dalla decisione della XVIII Sottocommissione per gli esami di Avvocato della Corte d’Appello di Napoli, che il 27 marzo 2024 aveva comunicato alla candidata la sua non ammissione alla prova orale. L’aspirante, ritenendo la decisione ingiusta, ha presentato ricorso al Tar della Lombardia con l’assistenza degli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola.

Il ricorso ha contestato la validità del verbale di correzione e della votazione negativa, evidenziando il difetto di motivazione nel processo di valutazione dell’elaborato. La difesa ha sottolineato come la semplice attribuzione di un voto numerico, senza ulteriori spiegazioni, fosse insufficiente a garantire la trasparenza e la correttezza della procedura.

Gli avvocati hanno evidenziato come l’elaborato della candidata fosse conforme alle soluzioni proposte da autorevoli docenti universitari. La ricorrente aveva redatto un riesame ai sensi dell’articolo 309 del codice di procedura penale, contestando la custodia cautelare in carcere per un primario ortopedico accusato di favoreggiamento personale aggravato.

Nonostante il rigore metodologico e la coerenza con le soluzioni accademiche, l’elaborato era stato valutato con un punteggio di 14, precludendo l’ammissione alla prova orale. La mancanza di annotazioni o motivazioni nei verbali di correzione ha impedito alla candidata di comprendere le ragioni del giudizio negativo. Questa “carenza motivazionale” ha messo in discussione l’imparzialità e la trasparenza del processo valutativo, fondamentali per la tutela dei diritti dei candidati.

Durante la camera di consiglio del 13 giugno 2024, presieduta dal giudice Marco Bignami, il Tar Lombardia (Sezione Terza), con ordinanza recante numero 624/ 24, ha riconosciuto il fumus boni iuris del ricorso, ovvero la probabile fondatezza delle ragioni della ricorrente riguardo al difetto di motivazione. La decisione ha preso in considerazione la riduzione del numero di partecipanti agli esami di abilitazione, passando da 24.867 nel 2017 a 9.703 nel 2024, e ha ritenuto che non vi fosse più l’esigenza di una correzione rapida degli elaborati, rendendo necessaria una motivazione più completa rispetto alla semplice attribuzione del voto numerico.

Il Tar ha quindi sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato e ordinato il riesame dell’elaborato della candidata da parte di una nuova commissione, individuata in una diversa Corte d’Appello. Questo riesame dovrà avvenire entro 30 giorni dalla trasmissione degli atti da parte del ministero della Giustizia e in forma anonima.

Questa ordinanza si distingue per diversi aspetti:

  1. Tutela dei Diritti dei Candidati: la decisione sottolinea l’importanza di una valutazione trasparente e motivata degli elaborati, garantendo la correttezza del processo di abilitazione.
  2. Riesame anonimo: la scelta di far valutare nuovamente l’elaborato in forma anonima presso una diversa Corte d’Appello rappresenta un passo significativo verso l’obiettività e l’imparzialità nella valutazione.
  3. Innovazione giuridica: la sentenza introduce una prospettiva innovativa nell’approccio alla correzione degli esami, riconoscendo che le circostanze concrete possono richiedere una motivazione più dettagliata.

La pronuncia del Tar Lombardia potrebbe avere ampie ripercussioni sugli esami di abilitazione forense in tutta Italia. Stabilisce un precedente significativo per la richiesta di trasparenza e giustizia nei processi valutativi, aprendo la strada a possibili futuri ricorsi basati su analoghi difetti di motivazione.

Il Tar ha evidenziato che la completezza della motivazione, in relazione alle esigenze di rapidità, possa variare a seconda delle circostanze, come dimostrato dalla prassi di altre Corti d’Appello che integrano il voto numerico con ulteriori elementi, seppur sintetici.