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Una sentenza del Tar Lombardia (n. 01400/2025) ha evidenziato una importante questione riguardante l’equità e la trasparenza nelle valutazioni degli esami di abilitazione alla professione di avvocato. Al centro del caso vi è un ricorso contro l’esclusione dalla prova orale di un candidato, il quale contestava la valutazione della sua prova scritta, alla luce di un punteggio di 14/30 assegnato senza alcuna motivazione descrittiva. La decisione del tribunale sembra mettere in discussione non solo la correttezza formale della valutazione, ma anche i fondamenti normativi che disciplinano il procedimento.
Secondo la norma, le commissioni d’esame sono tenute a fornire una motivazione sufficiente e adeguata in merito alle valutazioni dei candidati. La Legge n. 247 del 2012 prevede, infatti che ogni elaborato venga correttamente giustificato con annotazioni e segni grafici in grado di chiarire le ragioni dietro ogni singolo punteggio. Tuttavia, la Commissione d’esame in questione ha assegnato un semplice punteggio numerico senza entrare nel merito, né con spiegazioni scritte né con annotazioni sul lavoro del ricorrente. Questa omissione, secondo il Tar Lombardia, è inadeguata e viola i principi di trasparenza e di giustizia amministrativa.
Il ricorso, infatti, solleva un punto fondamentale: l’assenza di una motivazione concreta potrebbe minare la credibilità del sistema di valutazione, rendendo il giudizio delle commissioni meno chiaro e più suscettibile a contestazioni. Ma non solo: la normativa che regola l’esame di abilitazione, infatti, prevede che la Commissione annoti osservazioni specifiche su ogni punto dell’elaborato per giustificare il punteggio finale, come chiaramente indicato dalle Linee Guida ministeriali. La mancanza di queste annotazioni solleva interrogativi anche sul piano della trasparenza amministrativa.
Sebbene la Legge n. 247 del 2012 imponga una motivazione dettagliata, la sua applicabilità era stata posticipata fino al 2025 per non complicare il sistema nelle sessioni precedenti. Fino alla sessione 2023, infatti, la valutazione numerica senza giustificazioni dettagliate sembrava ancora legittima, in considerazione della necessità di gestire un elevato numero di candidati e delle difficoltà legate ai tempi stretti di correzione. Ma la situazione è cambiata radicalmente nel 2023, con una significativa riduzione del numero di partecipanti, che sono passati da oltre 27.000 a meno di 10.000. E il nuovo formato dell’esame, che prevede un solo elaborato scritto anziché tre, sembra permettere una valutazione più approfondita senza compromettere la rapidità delle operazioni di correzione.
In questo nuovo contesto, il Tar Lombardia ha sostenuto che le esigenze di efficienza amministrativa non giustifichino più la mancanza di motivazione. Il tribunale ha infatti sottolineato che, dato il numero ridotto di candidati e la maggiore disponibilità di tempo per la correzione, sarebbe stato possibile e opportuno fornire una giustificazione più articolata per ogni elaborato, come richiesto dalla normativa.
La giurisprudenza, che storicamente aveva tollerato una motivazione solo numerica, si trova ora di fronte a una realtà nuova, in cui la rapidità delle correzioni non è più una giustificazione sufficiente per eludere l’obbligo di una motivazione completa. Il Tar Lombardia ha deciso di accogliere la domanda cautelare del ricorrente, annullando il provvedimento che ne aveva escluso l’accesso alla prova orale, e rinviando il caso a una nuova commissione.