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Esame da avvocato 2021, pubblicate le linee guida
Si riapre il dibattito sull' esame forense, pochi giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del bando relativo alle prove di abilitazione 2021. È innanzitutto l'Aiga, Associazione italiana giovani avvocati, a segnalare «l’assoluta necessità di intervenire sull’impianto normativo che regola l’accesso alla professione. Esemplificativa di tale esigenza è la grave situazione di disagio che sono costretti a vivere centinaia di praticanti impossibilitati ad accedere all’attuale sessione, per non aver conseguito la compiuta pratica entro il 10 novembre. Sul punto», si legge nella nota firmata da Francesco Paolo Perchinunno, Roberto Scotti e Giulia Pesce (rispettivamente presidente, coordinatore Dipartimento Accesso e M.U.R. e coordinatrice Consulta praticanti dell'Aiga), «il richiamo all’art. 19 comma 4 del regio decreto-legge n. 1578 del 1933 è da solo sufficiente a comprendere l’anacronismo di tale normativa». Secondo Aiga, l'attuale disciplina dell'esame da avvocato «impedisce di tenere conto degli eventi pandemici straordinari che hanno reso l’ultimo biennio un vero e proprio percorso ad ostacoli per lo svolgimento del tirocinio forense». Perciò l'Associazione «confida in una pronta valutazione, da parte del governo e del ministro della Giustizia, della necessità di riprendere i lavori di riforma. Si darebbe seguito, in tal modo, alle proposte contenute nel ddl Miceli, tra le quali vengono in rilievo la possibilità di accedere all’ esame portando a compimento la pratica entro i 30 giorni precedenti la data di inizio delle prove, nonché, in via ancor più fondamentale, l’introduzione una doppia sessione annuale». Ma disappunto per l'esclusione di coloro che concluderanno la pratica certamente prima dell'inizio delle prove di abilitazione, e che però sono tagliati fuori dalla sessione 2021, è espresso anche dall'Upa, l'Unione praticanti avvocati, la cui presidente Claudia Majolo si rivolge in una lettera alla ministra Marta Cartabia, al Cnf, all'Ocf e ai Consigli dell'Ordine: «Non si comprende perché escludere dalla possibilità di partecipare alla sessione 2021 i praticanti avvocati che abbiano completato la pratica forense prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione (ad oggi fissato al 7 gennaio 2022)». Secondo Upa la norma contenuta nel decreto sarebbe «addirittura passibile di incostituzionalità per violazione dei principi di trasparenza e imparzialità dell’amministrazione ( 97 Cost.) e di uguaglianza e ragionevolezza ( 3 Cost.). Infatti, nel nostro ordinamento esiste un principio generale, codificato all’art. 2, comma 7, del D.P.R. 487/1994, secondo cui i requisiti prescritti per l’accesso a una selezione di natura pubblica devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando. Sarebbe stato quanto meno opportuno, soprattutto tenuto conto del considerevole lasso di tempo tra il 10 novembre 2021 e il 21 febbraio 2022 (data ufficiale di inizio della sessione 2021) che - scrive Majolo - Codesto Ministero cogliesse l’occasione una volta tutte per derogare a questa grave iniquità, priva di qualsivoglia ragion d’essere».