PHOTO
La difesa dei meno abbienti riveste da sempre un rilevante interesse pubblicistico. A tal proposito, è stato sottoscritto lo scorso 23 luglio a Milano, da parte del presidente del Tribunale Fabio Roia e dei vertici del Coa Antonino La Lumia e della Camera penale Valentina Alberta, il protocollo per la liquidazione dei compensi professionali ai difensori delle persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato.
Il protocollo viene incontro all’esigenza, particolarmente sentita, di individuare dei parametri standardizzati di liquidazione dei compensi, per rendere in questo modo effettiva, rapida e agevole la loro determinazione, nel rispetto del decoro della professione forense, e per ridurre il numero delle opposizioni nel settore delle liquidazioni poste a carico dell’Erario, settore relativamente al quale si avverte la necessità di giungere a valutazioni eque e omogenee.
Il sistema di liquidazione è fondato su tabelle standardizzate che prevedono diverse ipotesi base, correlate alle varie tipologie processuali, con fattori correttivi da applicarsi nel caso in cui ricorrano situazioni predeterminate nell’ambito di ogni ipotesi base. Tale impostazione consente di seguire il sistema a fasi con variabili previsto dal del Dm 55 del 2014, la disciplina base per i parametri sulle retribuzioni del difensore.
Fra gli obiettivi principali del protocollo, la standardizzazione della modulistica in uso, la condivisione di criteri generali adottati nella quantificazione degli onorari in modo da evitare, nello stesso ufficio, ipotesi di liquidazione sostanzialmente diverse a fronte di analoga attività difensiva, la semplificazione degli adempimenti di cancelleria connessi al servizio ( in particolare, la riduzione del numero delle notifiche mediante lettura dei provvedimenti in udienza), la riduzione dei tempi tecnici tra l’emissione del decreto di pagamento e il materiale recupero del credito da parte del difensore/ beneficiario, la riduzione delle spese generali sostenute dall’amministrazione ( copie e notifiche varie).
Dovranno essere applicati degli aumenti in ragione, ad esempio, della presenza della parte civile o se l’imputato è detenuto. In quest’ultimo caso il difensore ha infatti oneri maggiori di impegno, a partire dai colloqui, dovendo dedicare del tempo per recarsi in carcere.
Aumenti sono previsti, ovviamente, anche in relazione al numero delle udienze. In nessun caso la liquidazione complessiva derivante dall’applicazione congiunta degli aumenti potrà però superare i valori medi in relazione alle diverse fasi ( studio, introduttiva e decisoria), fatte salve le ipotesi di aumenti determinati dal numero delle parti.
Ancora, si tengono in conto le sole udienze effettive: sono “non effettive” le udienze di legittimo impedimento, astensione, mancanza del giudice titolare o quelle segnate da altre cause che determinano un mero e veloce rinvio, incluse le udienze rinviate a causa di mancata citazione o assenza di testimoni. L’istanza di patrocinio a spese dello Stato si potrà depositare anche in udienza e non solo sul portale, anche in considerazione del fatto che spesso c’è poco tempo per apprestarla e depositarla prima che l’udienza si celebri. Cosa molto utile, considerato che viene liquidata l’attività svolta solo dopo il deposito e non quella precedente al deposito.
Nel caso di cittadino straniero che non conosce o comprende a pieno la lingua italiana, l’istanza verrà sottoscritta in duplice copia, una in italiano e una nella lingua dell’assistito, secondo modelli prestampati reperibili sul sito dell’Ordine degli avvocati di Milano ( www. ordineavvocatimilano. it) o su quello della Camera penale di Milano ( www. camerapenalemilano. it): la sottoscrizione del modulo in italiano, e di quello nella lingua dichiarata conosciuta dall’assistito, non potrà in alcun modo essere considerata come elemento utile ai fini della dichiarazione da parte del giudice della conoscenza della lingua italiana per l’intero procedimento. L’istanza di ammissione al patrocinio da parte del detenuto, infine, può essere validamente autenticata e depositata dal difensore. L’introduzione del protocollo sarà monitorata da un apposito osservatorio permanente, composto da due rappresentanti per ciascuno dei firmatari ( che si incontrerà periodicamente), al fine di esaminare eventuali criticità applicative.