Il Senato ha approvato con 85 voti favorevoli, 42 contrari e nessun astenuto il disegno di legge recante disposizioni e delega al governo in materia di Intelligenza artificiale. Adesso il provvedimento sarà sottoposto al voto della Camera. Dunque, il ddl prosegue il cammino per l'approvazione definitiva. Sono tante le aspettative che provengono da più parti sulla nuova cornice normativa che dovrà garantire, sempre stando al passo con le innovazioni, maggiori certezze in merito all'utilizzo dell'IA. L'avvocatura, sin dal primo momento, ha mostrato grande sensibilità e presentato proposte sulle disposizioni in materia di professioni intellettuali, sulle modalità dell'uso della IA nell'attività giudiziaria e sulla creazione di Autorità nazionali per la valutazione dei sistemi di Intelligenza artificiale immessi sul mercato o adottati dalle amministrazioni pubbliche.

L'articolo 13 del testo approvato a Palazzo Madama si rivolge alle professioni intellettuali. Al primo comma valutazione che l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale «è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all'attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d'opera». Il secondo comma prevede un obbligo di informazione e di chiarezza da parte del professionista . Un'esigenza ben precisa volta ad assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente. A tal riguardo «le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo».

L’articolo 15 suscita particolare attenzione da parte dell’avvocatura: si riferisce all’impiego dei sistemi di IA nel settore giustizia. La norma precisa, prima di tutto, che, «nei casi di impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nell’attività giudiziaria», il magistrato deve sempre riservarsi «ogni decisione sull’interpretazione e sull’applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull’adozione dei provvedimenti». Il ministero della Giustizia (secondo comma) avrà il compito di disciplinare gli impieghi dei sistemi di intelligenza artificiale per l’organizzazione dei servizi relativi alla giustizia, per la semplificazione del lavoro giudiziario e per le attività amministrative accessorie. Inoltre, fino a quando non sarà attuato pienamente il Regolamento (Ue) 2024/ 1689, la sperimentazione e l’impiego dei sistemi di intelligenza artificiale negli uffici giudiziari ordinari sono autorizzati da via Arenula, sentite le autorità nazionali per l’IA indicate nell’articolo 20 del ddl.

Il presidente del Consiglio nazionale forense, Francesco Greco, sottolinea l’importanza dei principi generali indicati nel disegno di legge. «Sono senz’altro da apprezzare - dice Greco – i passaggi riguardanti l’utilizzo dei sistemi e dei modelli di intelligenza artificiale per finalità generali, che devono avvenire nel rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà previste dalla Costituzione e del diritto dell’Unione. Non possiamo correre il rischio di diventare schiavi di un sistema informatico né di assistere ad una compressione dei diritti fondamentali».

Il presidente del Cnf si sofferma pure su un altro punto. Quello in cui si afferma che i sistemi di intelligenza artificiale devono essere sempre improntati al rispetto del potere decisionale dell’uomo. «Per quanto concerne l’applicazione dell’IA all’attività giudiziaria – aggiunge Francesco Greco - è importante che sia stata esclusa la possibilità di utilizzare l’algoritmo per la redazione di qualunque tipo di provvedimento giudiziario. Più volte abbiamo detto e lo continueremo a ribadire che qualunque provvedimento che viene emesso dal giudice, un’ordinanza, un decreto, una sentenza, deve essere solo frutto della potenza della mente umana. Il giudice non può rinunciare alla potenza della propria mente per abdicare alla potenza dello strumento tecnologico».

Il presidente del Cnf riflette sulle forme di controllo nel caso di utilizzo dell'IA nell'attività giudiziaria e si pone alcune domande: «Se il giudice utilizza il sistema di intelligenza artificiale, che cosa succede? Il provvedimento scritto con l'IA, senza che ciò possa avvenire, che fine fa? Il giudice che viola alcune limitazioni previste dalla norma a quali conseguenze va incontro? Ci saremmo aspettati anche la creazione di un Osservatorio permanente sulla giurisdizione con la presenza di componenti della magistratura e dell'avvocatura . Nell'applicazione concreta dell'IA nella giustizia, una grande novità con la quale dovremo confrontarci sempre di più, sarebbe utile che tutti gli addetti ai lavori collaborano e che i contributi offerti vengano presi in considerazione. Quando parliamo di diritti, che non sono numeri, delle persone fisiche o giuridiche occorrono sempre momenti di grande ponderazione».