l Dipartimento Affari di giustizia (Direzione generali Affari interni, Servizi relativi alla giustizia civile) del ministero della Giustizia ha fornito una serie di chiarimenti in materia di contributo unificato. Sono contenuti in una nota diffusa dal Consiglio nazionale forense ai Coa. Il documento contiene nuove disposizioni in caso di omesso pagamento del contributo unificato.

Alla fine del 2024 sono giunti a via Arenula diversi quesiti provenienti dagli uffici giudiziari in cui si chiedevano informazioni nel caso in cui non fosse stato pagato l’importo per l’iscrizione delle cause a ruolo. «La novità della questione, la sua rilevanza in ambito nazionale e la necessità di fornire agli uffici indicazioni uniformi», hanno reso opportuni i chiarimenti forniti dal dg Giovanni Mimmo.

Nelle quattro pagine della nota ministeriale si prendono in considerazione diversi casi a partire da quello in cui si verifica l’omesso pagamento del contributo unificato o il pagamento per importo inferiore a quello previsto per legge. Pertanto, ogni volta che è omesso o è insufficiente il pagamento del contributo unificato per l’importo minimo per legge o non è corrisposto il minor contributo previsto, «il cancelliere dovrà rifiutare il deposito dell’atto introduttivo e non procedere all’iscrizione a ruolo della causa civile».

Inoltre, «non è consentita, in quanto non prevista dalla norma, alcuna sospensione dell’iscrizione a ruolo della causa in attesa della regolarizzazione del pagamento». Si precisa che la mancata iscrizione a ruolo della causa esclude qualsiasi avvio di azioni di recupero.

Via Arenula prende in considerazione anche l’omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato dovuto dalla parte convenuta, che non esclude il deposito dell’atto difensivo.

Il Dipartimento Affari di giustizia specifica che «nel caso in cui il convenuto, per la sua costituzione in giudizio, anche nel caso di impugnazione proposta in via incidentale, sia tenuto al versamento di un autonomo contributo unificato per aver modificato la domanda, proposto domanda riconvenzionale o chiamata in causa del terzo, oppure svolto intervento autonomo, la cancelleria, in caso di versamento omesso o insufficiente del contributo unificato, dovrà comunque accettare il deposito dell’atto di costituzione ed avviare la riscossione per l’importo non versato». Inoltre, «solo nel caso in cui la parte che si costituisce per prima in giudizio sia il convenuto diligente ( art. 14, comma 1, del d. P. R. n. 115/ 2002), l’onere del pagamento del contributo unificato ricadrà su di lui, pena la mancata iscrizione a ruolo della causa nel caso di mancato versamento dell’importo minimo».

L’articolo 14, comma 3.1, del d. P. R. n. 115/ 2002 ( il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) si applica a tutti i giudizi civili, in ogni grado di giudizio, compreso il reclamo e la fase cautelare, non operando la norma distinzioni di sorta; si applica, dunque, anche alle procedure esecutive.

Tra le altre cose, infine, il ministero della Giustizia chiarisce che «nei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza italiana, nell’ipotesi in cui la domanda sia proposta con un unico ricorso da più ricorrenti, il contributo minimo di euro 43 di cui all’articolo 13, co. 1, lett. a) del d. P. R. 115/ 2002, come richiamato dall’art. 14, comma 3.1, cit., dovrà essere corrisposto da ciascuna parte».

«Pertanto – si legge nella nota -, la causa potrà essere iscritta a ruolo solo se tutti i ricorrenti abbiano pagato l’importo minimo di 43 euro». Questa interpretazione deve ritenersi conforme alla previsione introdotta dalla legge di bilancio n. 207/ 2024 che «ha previsto, all’art. 13, comma 1- sexies, del d. P. R. n. 115/ 2002, che sia pagato un contributo unificato determinato in misura fissa che deve essere versato da ciascun ricorrente, anche a fronte di un unico ricorso introduttivo».