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La Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 9271/2023 ha stabilito che l’avvocato può autenticare l’autografia della sottoscrizione soltanto se la procura è apposta in calce o a margine del ricorso. Il motivo? Gli avvocati, a differenza di altri pubblici ufficiali dotati di poteri certificativi più ampi (come i notai), sono soggetti a restrizioni specifiche regolate da disposizioni speciali, come l’art. 83 c.p.c., comma 3.
In pratica, l’ordinanza mette un freno ai poteri dei difensori, sottolineando che la loro facoltà di autenticazione si estende solo alle situazioni in cui la procura è strettamente legata al ricorso. Tale restrizione implica che gli avvocati non possono certificare una procura separata, redatta e sottoscritta in un luogo e in un momento diverso rispetto all'atto introduttivo.
Questa decisione giunge come conseguenza di una recente controversia legale che coinvolgeva un contribuente, un agente di riscossione per crediti tributari e l'ente Riscossione Sicilia Spa. Il caso si è sviluppato a seguito dell'opposizione presentata dal contribuente contro un atto di pignoramento presso terzi promosso dall'agente di riscossione nella provincia siciliana. Inizialmente, l'opposizione del contribuente era stata accolta dal tribunale, ma l'agente di riscossione aveva presentato un ricorso accolto dalla Corte Suprema. Il caso era stato quindi rinviato al giudice di merito per un nuovo processo.
Nel secondo processo, il tribunale aveva nuovamente accolto l'opposizione del contribuente e aveva condannato l'agente di riscossione al pagamento delle spese legali. Tuttavia, Riscossione Sicilia Spa aveva deciso di non accettare la decisione presentando un ricorso per cassazione.
Durante il processo di legittimità è emerso che la procura presentata per il ricorso per Cassazione, sebbene sottoscritta e autenticata a Catania, era separata dall'atto introduttivo del ricorso, il quale presentava una data diversa ed era stato preparato a Marsala-Roma.
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso sottolineando la violazione delle formalità legali nella presentazione della procura che deve essere coerente con l'atto introduttivo e deve rispettare le norme riguardanti data e luogo di redazione. La Cassazione ha quindi ribadito che l'avvocato può certificare l'autografia della sottoscrizione della parte solo se la procura è apposta in calce o a margine di uno degli atti menzionati nel primo periodo dell'articolo 83 del codice di procedura civile.
Nel caso specifico, la procura era considerata invalida poiché l'avvocato aveva certificato la sottoscrizione in un atto separato, non solo topograficamente, ma redatto in un luogo e in un momento diverso rispetto al ricorso.