Il nome di
Cosimo Maria Ferri, ex componente del Csm, viene citato centinaia di volte negli atti di indagine a carico di
Luca Palamara, addirittura più volte dello stesso
ex presidente dell’Anm. Un’anomalia, in mezzo a tante altre, che ha portato il magistrato in aspettativa, ora deputato di
Italia Viva, ad ipotizzare che in realtà la procura di Perugia fosse interessata anche a lui, nonostante il suo nome non fosse formalmente iscritto sul registro degli indagati e nonostante il divieto di intercettare i parlamentari senza l’ok della Camera d’appartenenza. È quanto emerge dall’audizione di Ferri davanti alla Giunta per le autorizzazioni di
Montecitorio, dove mercoledì il parlamentare ha depositato una corposa memoria difensiva, per dimostrare come le intercettazioni che lo coinvolgono - prima fra tutte quella
all’Hotel Champagne, che ha causato un vero e proprio terremoto nel mondo della magistratura - non possano essere utilizzate. Anzi, di più: sono illegittime.
No all'utilizzo delle intercettazioni di Cosimo Ferri
Dichiarazioni, le sue, che hanno spinto il relatore
Pietro Pittalis (Forza Italia) ad anticipare la volontà di negare l’autorizzazione all’utilizzazione delle conversazioni captate con il trojan richiesta dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura. Sono tanti gli elementi evidenziati da Ferri nel corso della sua audizione, che ha portato i componenti della giunta a manifestare «preoccupazione». Il punto centrale è stabilire se quelle
intercettazioni siano da ritenere casuali, circostanza della quale Ferri non fa mistero di dubitare. Tutto ruota intorno al momento nel quale è stato identificato dagli investigatori, perché a partire da allora «doveva cessare l’ascolto delle intercettazioni e captazioni delle sue conversazioni in ossequio all’articolo 68 della Costituzione».
Il successore di Pignatone
Un’accortezza indispensabile non solo nel suo caso specifico, ma a tutela «di un principio costituzionale di equilibrio tra i poteri legislativo e giudiziario». Ferri compare 341 volte nelle varie richieste di proroga delle intercettazioni telefoniche, delle quali 107 in una sola richiesta antecedente il 9 maggio 2019 - giorno della cena all’Hotel Champagne, dove si discusse del successore di
Pignatone a Roma - e tali richieste hanno inizio dal febbraio del 2019. Ed è certo, come risulta dalla dichiarazione di un maresciallo della Guardia di Finanza -
Fabio Del Prete -, ascoltato come testimone nel procedimento disciplinare a carico degli ex consiglieri del Csm presenti a quella cena, che «la sua identificazione avviene almeno a partire dal 12 marzo 2019». Insomma, secondo Ferri, da allora diviene, «insieme a Palamara, l’oggetto pressoché esclusivo delle attenzioni dei pm perugini».
Per i pm strette frequentazioni tra Palamara a Ferri
Secondo i magistrati umbri, gli ascolti delle conversazioni in cui era presente Ferri sono casuali, anche perché sarebbero da ritenere occasionali i contatti tra lui e Palamara. Ma sono loro stessi, nelle richieste di proroga delle intercettazioni telefoniche, a definire quella tra i due «stretta frequentazione», motivo per cui sarebbe assurdo, secondo Ferri, «che il procuratore della Repubblica di Perugia sostenga la casualità della captazione del 9 maggio». Prima di quella data, infatti, ci sarebbero state tutte le condizioni per capire che Ferri avrebbe partecipato alla cena del 9 maggio, potendo dunque spegnere il trojan con facilità.
"Spiato" un parlamentare
Agli atti risultano infatti cinque intercettazioni - tre telefoniche e due mediante trojan - nelle quali veniva anticipato quell’incontro. Una precisazione importante, dal momento che nel difendersi dall’accusa di aver “spiato” consapevolmente un parlamentare, la polizia giudiziaria ha evidenziato di aver ascoltato i file audio soltanto dopo la cena. Un criterio irrazionale, secondo Ferri, perché se sdoganato «qualsiasi parlamentare potrebbe essere intercettato in violazione dell’articolo 68 della Costituzione e poi la natura indiretta o casuale dell’intercettazione, con applicazione dell’art. 4 o dell’art. 6 della legge n. 140 del 2003, sarebbe stabilita sulla base del momento di ascolto dell’intercettazione».
L'incontro all'Hotel Champagne
Il 7 maggio, ad esempio, Palamara ne parlò con gli ex consiglieri del
Csm Spina e Lepre, conversazioni ascoltate l’8 maggio dalla polizia giudiziaria. «Vi era quindi tutto il tempo di riprogrammare il trojan per evitare di intercettare la conversazione del parlamentare, ma ciò non è stato fatto», afferma dunque Ferri.
Tant’è che vi è la «prova documentale» che per 14 minuti e 35 secondi il trojan non ha registrato le conversazioni dell’incontro all’Hotel Champagne, senza che si sappia perché. Ma non solo: tra il giorno della captazione e quello dell’ascolto di tutti i progressivi delle captazioni prima e dopo l’incontro, il pm di Perugia diede istruzioni al Gico di non effettuare registrazioni nel caso in cui ci fosse la consapevolezza della presenza di un parlamentare. Dunque, non solo quelle intercettazioni non dovevano essere effettuate, «come da nota del pm», ma, se effettuate, non potevano essere ascoltate.
Agli atti anche i pedinamenti
A dimostrazione dell’attenzione dedicatagli dagli inquirenti Ferri cita alcuni esempi. Come gli approfondimenti effettuati sui dati anagrafici del figlio per verificare i suoi spostamenti
il 27 marzo 2019, quando declinò un invito di Palamara per partecipare alla festa di compleanno del figlio. Situazioni, queste, che «rappresentano, di per se stessi, il compimento di atti di indagine» nei suoi confronti. Allo stesso modo, sarebbero atti di indagine «i pedinamenti in occasione di incontri conviviali; la fotosegnalazione del
10 aprile 2019; il riconoscimento della sua voce su altra utenza telefonica». Da qui la convinzione di essere stato «ampiamente ricompreso nel perimetro delle indagini, sebbene, una volta concluse, non siano mai emersi elementi di reità» a suo carico. E di fatto, secondo Ferri «gli inquirenti perugini erano perfettamente in grado di capire che quell’incontro avrebbe potuto rappresentare una condotta da valutare sotto il profilo disciplinare, all’interno delle comunicazioni già avviate con la Procura generale della Corte di Cassazione». Ad avvalorare la tesi della non casualità delle captazioni successive a quella del
9 maggio, sarebbe anche la richiesta di proroga delle intercettazioni telefoniche sull’utenza di Palamara del
15 maggio 2019, «dove testualmente si dice che le modalità con le quali si è svolto un incontro tra Ferri e Palamara costituiscono una “anomalia che non assurge con evidenza ad elemento indiziario, di certo segna un percorso investigativo da approfondire”». Ma secondo il
Csm, le numerose intercettazioni, i pedinamenti, le fotografie, i rapporti degli investigatori sarebbero «insufficienti» per stabilire che fosse proprio lui l’oggetto delle indagini.