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Giovanni M.JacobazziMaggiori poteri ai pm, forte estensione dell’utilizzo dei “captatori informatici”, sanzioni pressoché simboliche per chi viola il divieto di pubblicazione fuori dai casi consentiti. In estrema sintesi, sono questi i punti centrali della riforma delle intercettazioni telefoniche che troverà applicazione per i procedimenti penali iscritti a partire dal prossimo mese di maggio. Per tutti i procedimenti in corso continuerà ad applicarsi la disciplina attuale. La norma stravolge completamente la disciplina del 2017, voluta dall’allora ministro Andrea Orlando (Pd), e mai entrata in vigore in quanto oggetto di numerose proroghe.La novità più rilevante riguarda, come detto, l’incremento del poteri dei pm. Saranno loro, e non più la polizia giudiziaria come previsto nella riforma Orlando, a determinare e scegliere cosa è rilevante per le indagini e cosa non lo è. Sarà consentita, poi, la possibilità di usare i risultati delle intercettazioni in procedimenti penali diversi rispetto a quello nel quale l'intercettazione è stata autorizzata. Oltre che per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, tale possibilità è prevista anche per l'accertamento dei reati indicati nell’art. 266 del cpp qualora le intercettazioni siano ritenute “indispensabili e rilevanti” per l'accertamento della responsabilità penale. Questo in dettaglio. Per quanto attiene l’esecuzione delle intercettazioni, il testo ripropone sostanzialmente la formulazione antecedente la riforma del 2017 per la trasmissione dei verbali delle intercettazioni, la comunicazione ai difensori (che avranno facoltà di esaminare gli atti e di ascoltare le registrazioni), il procedimento incidentale finalizzato alla cernita ed alla selezione del materiale probatorio nell'ambito di una apposita udienza. Lo stralcio potrà riguardare, oltre alle registrazioni di cui è vietata l'utilizzazione, anche quelle che riguardano dati personali, sempre che non ne sia dimostrata la rilevanza.Vengono ripristinate le disposizioni relative alla possibilità che alle operazioni di stralcio partecipi il pm ed il difensore; quest’ultimo potrà estrarre copia delle trascrizioni integrali delle registrazioni disposte dal giudice e potrà far eseguire copia. Come in passato, il gip disporrà la trascrizione integrale delle registrazioni, o la stampa delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, da acquisire poi con le forme della perizia tecnica.I verbali e le registrazioni, e ogni altro, saranno conservati integralmente nell’apposito “archivio delle intercettazioni” gestito e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del procuratore della Repubblica. Non sarà, comunque, un archivio “riservato”. Le attività di intercettazione ambientale mediante utilizzo dei cd virus Trojan, già consentite per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, saranno estese anche ai delitti degli incaricati di pubblico servizio. Sono esclusi i delitti contro la pubblica amministrazione da quelli per i quali sarà necessario indicare "i luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l'attivazione del microfono".Viene consentita l'utilizzabilità delle intercettazioni effettuate per mezzo del captatore anche per la prova dei reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione, a condizione che si tratti di reati contro la pubblica amministrazione puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni o di delitti attribuiti alla competenza della procura distrettuale. I risultati delle intercettazioni dovranno essere indispensabili per l'accertamento di tali delitti. Nulla, invece, viene specificato circa le società private che forniranno le dotazione tecnologiche alla Procure. Essendo la riforma a "costo zero", non è prevista una gara per l'identificazione di un fornitore unico nazionale o la creazione di un albo a cui rivolgersi. Un tema, dunque, molto delicato, quella della tenuta dei dati sensibili appaltati ai privati, su cui non è stata fornita alcune risposta chiara. Anche le conversazioni fra l'avvocato e il suo assistito, pur restando inutilizzabili, potranno continuare ad essere ascoltate dal pm meno "corretti", svelando di fatto la strategia difensiva. Sparisce definitivamente l’ipotesi di “carcere” per chi viola il divieto di pubblicazione delle intercettazione, rimanendo in vita le sanzioni dell’articolo 114 cpp.