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Affettività in carcere
Una battaglia serrata per difendere l'intimità in carcere: da un lato, le garanzie costituzionali; dall'altro, l'ostinata resistenza del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Nonostante le sentenze della Corte costituzionale e della Cassazione, insieme alle ordinanze della magistratura di sorveglianza, l'amministrazione penitenziaria si oppone invano a un diritto riconosciuto. È il caso di un detenuto in alta sicurezza nel carcere di Parma che, grazie al ricorso dell'avvocata Pina Di Credico, ha costretto la direzione penitenziaria ad accettare, entro 60 giorni, il diritto a colloqui intimi con la moglie, per decreto del magistrato di Sorveglianza di Reggio Emilia. Tutto sembra finire per il meglio? No: il Dap ha presentato istanza di opposizione, ma il magistrato ha respinto con fermezza la richiesta di sospensiva.
La vicenda risale alla sentenza n.10/2024 della Corte costituzionale, che ha dichiarato incostituzionale il divieto di colloqui intimi senza controllo a vista per i detenuti, riconoscendo tale diritto come espressione del diritto fondamentale all'affettività e alla vita familiare. Nonostante ciò, la Direzione della Casa di reclusione di Parma aveva inizialmente negato al detenuto la possibilità di incontrare la moglie in condizioni di intimità, motivando il diniego con presunti “profili di pericolosità sociale”.
Il detenuto, grazie al suo legale Pina Di Credico, aveva presentato reclamo, accolto dal magistrato di Sorveglianza Elena Bianchi con l'ordinanza del 7 febbraio scorso, che imponeva all'istituto di consentire i colloqui entro 60 giorni. Il Dap ha però reagito chiedendo una sospensione, sostenendo che il recluso – pur essendo in regime di alta sicurezza – rappresenta ancora un rischio. Una richiesta che il magistrato ha definito “infondata”, rigettandola in tutte le sue parti.
Le contraddizioni del Dap
Il magistrato sottolinea che la richiesta di sospensiva non soddisfa i requisiti legali: né la fondatezza del diritto ( fumus boni iuris ) né il pericolo di un danno irreparabile ( periculum in mora ). Il Dap ha basato la sua opposizione su una nota della Dda di Napoli del 2022, che “non escludeva” legami del detenuto con la criminalità organizzata. Tuttavia, tale documento – non aggiornato e non incluso negli atti – viene smentito dalla relazione del 22 gennaio scorso, che descrive un detenuto profondamente cambiato: condotta esemplare, percorso di riflessione e pentimento sincero. Il magistrato evidenzia un paradosso: mentre il Dap definisce il detenuto “pericoloso” per i colloqui intimi all'interno del carcere, allo stesso tempo proponeva di avviarlo alla sperimentazione premiale all'esterno, un regime che comporta rischi oggettivamente maggiori. Una contraddizione logica che mina la credibilità delle argomentazioni dell'amministrazione.
Il Dap aveva sollevato anche questioni procedurali, sostenendo che, in assenza di una “cornice normativa” specifica dopo la sentenza della Consulta, le direzioni carcerarie non possono autonomamente regolare i colloqui. Il magistrato ribatte citando la stessa Corte costituzionale: in attesa di un intervento legislativo, spetta alle autorità garantire subito il diritto all'affettività, adottando soluzioni temporanee (come locali adattati) senza ulteriori ritardi. L'ordinanza stessa ricorda che la richiesta di del detenuto risale ad aprile 2024: oltre 10 mesi fa. I 60 giorni concessi nel febbraio 2025 sono già un compromesso, considerando che l'istituto avrebbe dovuto attivarsi tempestivamente per adeguare gli spazi.
«Ritengo del tutto inappropriata l'istanza di sospensione del Dap, soprattutto perché la motivazione sarebbe connessa alla presunta pericolosità del detenuto, esclusa dal magistrato di Sorveglianza già con l'ordinanza genetica. Mi indigna che il Dap chiede una sospensione facendo riferimento a una nota della Dda, per altro non presente neppure nel fascicolo del Magistrato di sorveglianza», spiega duramente l'avvocata Pina Di Credico, raggiunta da Il Dubbio . «Applaudo», prosegue la legale, «le argomentazioni della dottoressa Elena Banchi, soprattutto laddove rimarca che il mio reclamo era pendente da aprile 2024 a seguito di un rigetto dell'amministrazione penitenziaria, che non ha mai eccepito la pericolosità del detenuto come ragione ostativa ai colloqui intimi». E chiosa con un auspicio: «Mi auguro che il rigetto del magistrato di Sorveglianza di Reggio Emilia, che rimarca come l'Istituto di pena non si sia attivato nel corso di un anno per realizzare strutture idonee, nonostante la pendenza del reclamo, serva a scoraggiare il Dap dall'utilizzare l'escamotage della presunta pericolosità del detenuto richiedente per negare l'espletamento dei colloqui intimi. Nel caso del detenuto di Parma, infatti, ritengo si tratti di un palese e maldestro tentativo di ritardare un doveroso adempimento in termini di creazione di locali ad hoc».