Approda domani nell’Aula della Camera la riforma del Consiglio superiore della magistratura. Dopo una lunga serie di confronti, l’attenzione ai plurimi richiami del presidente della Repubblica, il dialogo con l’Anm, l’Avvocatura e capigruppo della maggioranza, ecco come si trasforma il sistema dell’organo di autogoverno delle toghe, almeno in alcuni passaggi essenziali.

Il sistema elettorale

Il sistema proposto è misto: binominale con quota proporzionale. E il sorteggio dei distretti di Corte d’Appello, per formare i collegi. Collegi binominali: eleggono due componenti del Csm l’uno, ma si prevede per i giudicanti una distribuzione proporzionale di 5 seggi a livello nazionale (incrementata la quota proporzionale rispetto alle proposte iniziali sul recupero dei cosiddetti "migliori terzi") e per i requirenti il recupero di un miglior terzo. Composizione: 30 membri (tre di diritto: Presidente della Repubblica; primo Presidente di Cassazione; procuratore generale della Cassazione; 20 togati; 10 laici) 20 togati (2 legittimità; 5 pm; 13 giudicanti). Elezione dei membri togati: 2 posti per le toghe di legittimità. Collegio unico binominale nazionale, sistema maggioritario. Tutti votano, con un solo voto a disposizione. Sono eletti i primi due più votati. Cinque Pubblici Ministeri: 2 collegi territoriali binominali, numericamente omogenei. Ogni collegio elegge i primi due (maggioritario). Totale 4. Per eleggere il quinto pubblico ministero, si individua il miglior terzo più votato con calcolo ponderato, cioè in percentuale al bacino elettorale. Il 5 posto è il miglior terzo sui due collegi. Una parte eletta con il sistema maggioritario; una parte con il metodo proporzionale. Otto seggi sono attribuiti con sistema maggioritario binomiale (due per ogni collegio): Il territorio viene diviso in 4 collegi territoriali omogenei. I primi due di ogni collegio vincono. Altri posti 5 da eleggere su base proporzionale, a livello nazionale.

Candidature e incarichi direttivi 

Non sono previste le liste. Il sistema di basa su candidature individuali. Ciascun candidato presenta liberamente la sua candidatura individuale - anche nel suo distretto - (senza necessità di presentatori) a livello di collegio binominale. Sono necessari un minimo di 6 candidati in ogni collegio binominale, di cui almeno la metà del genere meno rappresentato. Se non arrivano candidature spontanee o non si garantisce la parità di genere si integra con il sorteggio per arrivare al minimo dei candidati previsti e il sorteggio è previsto anche per riequilibrare le candidature del genere meno rappresentato; Questo sistema introduce un fattore di imprevedibilità e rende più difficile fare spartizioni, soprattutto per i posti proporzionali. L’assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, viene spiegato, si decide in base all’ordine cronologico delle scoperture per evitare le cosiddette nomine "a pacchetto". Si valorizza molto la formazione, si prevedono corsi per tutti sia prima di aver accesso alla funzione che dopo. Si valorizza nella scelta del candidato il possesso di caratteristiche rilevanti rispetto allo specifico posto messo a concorso e si rendono trasparenti le procedure di selezione, con pubblicazione sul sito del Csm di tutti i dati del procedimento e i vari curricula. Si prevede l’obbligo di audizione di non meno di 3 candidati per quel posto.

Stop alle porte girevoli

Divieto di esercitare in contemporanea funzioni giurisdizionali e ricoprire incarichi elettivi e governativi. Obbligo di collocarsi in aspettativa (senza assegni in caso di incarichi locali).

Eleggibilità

Per le cariche elettive nazionali, regionali, province autonome di Trento e Bolzano, Parlamento Europeo, e per gli incarichi di assessore e sottosegretario regionale, si prevede che i magistrati non siano eleggibili nella regione, in cui è compreso in tutto o in parte l’ufficio giudiziario in cui hanno prestato servizio negli ultimi tre anni. Per le cariche di sindaco, consigliere, assessore comunale, divieto di candidatura se la toga presta servizio o ha prestato servizio nei tre anni precedenti la data di accettazione della candidatura presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente in tutto o in parte nel territorio della provincia in cui è compreso il comune o nelle province limitrofe. Aspettativa: all’atto dell’accettazione della candidatura i magistrati devono essere posti in aspettativa senza assegni, obbligatoria per l’intero periodo di svolgimento del mandato, con diritto alla conservazione del posto e computo a soli fini pensionistici del periodo trascorso in aspettativa. Divieto di cumulo del trattamento economico in godimento con l’indennità prevista per la carica (si sceglie).

Fine mandato

Per il ricollocamento di tutti i magistrati si distinguono tre ipotesi: Cariche elettive: I magistrati che hanno ricoperto cariche elettive di qualunque tipo al termine del mandato non possono più tornare a svolgere alcuna funzione giurisdizionale. I magistrati ordinari vengono collocati fuori ruolo presso il ministero di appartenenza e altre amministrazioni ministeriali, oltre che presso l’Avvocatura dello Stato secondo una proposta che verrà valutata in Aula. Resta la possibilità di assumere funzioni non giurisdizionali presso le sezioni consultive del Consiglio di Stato, le sezioni di controllo della Corte dei Conti e l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione. Per i magistrati amministrativi e contabili è prevista la collocazione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Candidati non eletti: i magistrati che si sono candidati in competizioni elettorali e non sono stati eletti per tre anni non possono tornare a lavorare nella regione che ricomprendere la circoscrizione elettorale in cui si sono candidati nè in quella in cui si trova il distretto dove lavoravano, in più non posso assumere incarichi direttivi e svolgere le funzioni penali più delicate. Magistrati con incarichi apicali: dopo un mandato di almeno un anno, restano per ancora un anno fuori ruolo - ma non in posizioni apicali - e poi rientrano, ma per tre anni non possono ricoprire incarichi direttivi.