PHOTO
processo amministrativo
Lo stesso giorno. Per un presidente che arriva, un altro che se ne va (o, più esattamente, rischia di andarsene). Può sembrare normale, ma non lo è affatto. Perché si tratta dei presidenti di due organi diversi e sempre più contrapposti. Sto parlando del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione. E di due sentenze del Consiglio di Stato emesse ieri, la 267 e la 268, che hanno annullato le nomine da parte del Consiglio superiore della magistratura del primo presidente della Cassazione e del primo presidente aggiunto, rispettivamente Pietro Curzio e Margherita Cassano. Non so se l’ultima volta che Consiglio di Stato e Cassazione hanno trovato un accordo sia stato nel 1930, con il concordato D’Amelio-Santi Romano (alla base della ripartizione tra giurisdizioni nei decenni successivi). Certo, non avviene spesso. Mentre il disaccordo è stato ed è un po’ su tutto: dalle materie di spettanza, a chi sia il giudice della condotta e della responsabilità risarcitoria delle amministrazioni. Un disaccordo dietro al quale si percepisce un confronto per rivendicare il proprio potere (giurisdizionale). La vicenda dell’annullamento della nomina del presidente e del presidente aggiunto della Corte di Cassazione è tecnica, ma non per questo incomprensibile. Ci si deve muovere tra attitudini e merito degli aspiranti, tra indicatori generali e indicatori specifici, norme di legge e auto-vincoli posti dallo stesso Csm. Ma, nella sostanza, il Consiglio di Stato ha ritenuto non adeguata la comparazione effettuata dal Csm tra i candidati alla presidenza della Cassazione. Non è il caso di entrare qui nella valutazione delle due sentenze. Sono scritte bene, e non c’è ragione di presumere che siano sbagliate. Quindi, partiamo dal presupposto che a sbagliare sia stato il Csm. E la questione diventa allora: cosa vuol dire che il Csm sbaglia nel nominare un magistrato a presidente della Cassazione? Non è evidentemente una scelta ordinaria, e non si può negare che vi sia un’ampia discrezionalità. Infatti il Consiglio di Stato non la nega. Salvo poi affermare che c’è “un particolare obbligo di motivazione, puntuale ed analitico” nella comparazione tra candidati. In estrema sintesi: il problema in questi contenziosi è che chi è stato preferito ha una minore anzianità maturata in funzioni ritenute rilevanti per il ruolo da assumere. Ma l’importanza dell’anzianità cresce sempre proporzionalmente, o può essere considerata equivalente quando si raggiunge una dimensione significativa? E poi, veniamo agli effetti delle pronunce. Sono anche paradossali: potrà il presidente della Cassazione la cui nomina è stata annullata ricorrere in Cassazione contro la sentenza del Consiglio di Stato? Può farlo, per regola costituzionale, solo per ragioni di giurisdizione. Ma qui entriamo in un altro campo minato: quali sono le ragioni di giurisdizione che giustificano il ricorso contro una sentenza del Consiglio di Stato? La Cassazione ha tentato costantemente di estendere i motivi di giurisdizione e, con essi, il proprio sindacato sul Consiglio di Stato. Aveva anzi sottoposto alla Corte di giustizia europea la questione della possibilità di fare ricorso contro sentenze del Consiglio di Stato non conformi al diritto dell’Unione. Questione recentemente respinta (Cg 497/20); ed è un’altra linea del fronte. In questo caso, pare difficile anche solo immaginarlo, un ricorso per motivi di giurisdizione: i provvedimenti del Csm da sempre sono sottoposti al giudice amministrativo. Forse è proprio questo che percepiamo ora come stonato. La situazione sembra fatta apposta per farci riflettere. Come un caso di scuola: il giudice amministrativo può annullare la nomina del presidente dell’organo competente a decidere sulle proprie sentenze – nei limiti della giurisdizione – e con il quale è in corso un aspro confronto. C’è come qualcosa che non gira, forse bisognerebbe inventarsi una via d’uscita a livello normativo. Ma, intanto, questa è la situazione. Infine, quanto agli effetti sull’opinione pubblica e sulla sensibilità sociale, è da capire. Da un lato il Csm non gode al momento di buona fama, tant’è che se ne propugna la riforma, dopo che è stato rappresentato come il luogo in cui le aspettative di carriera vengono gestite secondo valutazioni correntizie che vedono talvolta il coinvolgimento delle forze politiche. D’altro lato, pronunce del genere possono essere interpretate come segno di invadenza del giudice amministrativo. E possono perciò indebolirne l’immagine. Del resto, sembrerebbe esserci – in effetti – un che di provocatorio nel decapitare i vertici della Cassazione giusto una settimana prima dell’inaugurazione dell’anno giudiziario. Per difendersi da critiche e sospetti, è necessario poter contare sull’indipendenza del giudice amministrativo, alieno da ogni compromissione con la politica. E qui arriviamo all’altro presidente: il nuovo presidente del Consiglio di Stato, Franco Frattini. Sulle capacità e lo spessore culturale e professionale, nulla da dire. E dunque, ogni più sincero auspicio per le nuove funzioni. Nelle quali però parte in salita: era ministro degli Esteri, par di capire che alcune forze politiche possano pensare a lui per il Quirinale. Presidente, non me ne voglia, sono considerazioni ispirate al rispetto per la sua persona e il suo ruolo: buon lavoro, qualunque sarà.