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presidente della Repubblica
Partito il conto alla rovescia per l'elezione del prossimo presidente della Repubblica. Martedì prossimo, 4 gennaio, arriverà la convocazione del presidente della Camera, Roberto Fico del Parlamento in seduta comune per l’elezione del nuovo Capo dello Stato, considerando che Sergio Mattarella si è insediato il 3 febbraio 2015. In base all’articolo 85 della Costituzione, infatti, «trenta giorni prima che scada il termine» del settennato, «il presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica». Si conoscerà così con precisione quando inizieranno le votazioni. «Ci sono molti precedenti e la situazione generale, li guardiamo e deciderò la data», ha annunciato Fico a metà dicembre, incontrando i giornalisti per gli auguri di fine anno. E proprio in base alla prassi e ai precedenti la seduta dovrebbe essere fissata intorno al 20 gennaio. Fatta eccezione per la prima legislatura repubblicana, quando le Camere si insediarono l’8 maggio e l’elezione per il Capo dello Stato prese il via il 10, nel 1955 i grandi elettori furono convocati l’11 aprile per iniziare a votare il 28; nel 1962 il 10 aprile per il 2 maggio (21 giorni, un lasso di tempo record probabilmente dovuto anche alla coincidenza con le festività del 25 aprile e del primo maggio); nel 1964 il 6 dicembre per il 16; nel 1971 il 28 novembre per il 9 dicembre; nel 1978 il 18 per il 29 giugno; nel 1985 l’11 per il 24 giugno; nel 1992 il 28 aprile per il 13 maggio; nel 1999 il 28 aprile per il 13 maggio; nel 2006 il 2 per l’8 maggio, nel 2013 il 15 aprile per il 18 (era il complicato inizio della diciassettesima legislatura, quando poi si arrivò alla rielezione di Napolitano), nel 2015 il 14 per il 29 gennaio. Nel caso della prima elezione di Giorgio Napolitano, nel 2006, per la convocazione si applicò il secondo comma dell’articolo 85 della Costituzione, in base al quale «se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove». In quell’occasione il mandato di Ciampi scadeva il 18 maggio, ma la nuova legislatura iniziò il 28 aprile. Nel 1964, nel 1978 e nel 1992, dopo le dimissioni, rispettivamente, di Antonio Segni (6 dicembre), Giovanni Leone (15 giugno) e Francesco Cossiga (28 aprile) trovò applicazione invece l’articolo 86 della Costituzione, in base al quale «in caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione». In questo caso il termine di quindici giorni è stato sempre interpretato come quello entro il quale devono avere luogo l’effettiva riunione del Parlamento e l’inizio delle votazioni.