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La Pubblica amministrazione, quando chiede i soldi ai cittadini con l’inserimento nel ruolo di un debito per imposte sul reddito non pagate, ha sempre ragione, visto che non si può ricorrere alla cartella non notificata. E' questa l’incredibile, quanto assurda, conseguenza dell’art. 3-bis del Decreto Legge 146/2021, come modificato al Senato in occasione della discussione della legge di conversione, ed approvato definitivamente alla Camera dei Deputati il 15 dicembre, senza modifiche. Infatti, questa famigerata disposizione statuisce che “L’estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici (di cui all’art. 1, comma 1, lett. a, del D.M. Economia 40/2008), per effetto delle verifiche di cui all’art. 48-bis del Dpr 602/73, o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”. La norma viene inserita come comma 4-bis, dell’art. 12 (Formazione e contenuto dei ruoli), del Dpr 602/73 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), e il titolo della legge, insieme al tenore letterale dell’art. 12, che fa riferimento a “contribuenti”, e ad “atti di accertamento”, lascia sperare che il divieto di impugnazione degli estratti di ruolo non riguardi quelli dovuti all’Iva, alle multe, alle richieste di contributi previdenziali. Chiarito questo, va detto che vi sono delle eccezioni alla regola del divieto di impugnare le cartelle messe a ruolo dal concessionario della riscossione, ossia quando i debiti tributari verso lo Stato impediscono di: 1) partecipare a gare pubbliche; 2) riscuotere crediti vantati presso le Pa e le società interamente pubbliche (essendo queste tenute a verificare l’assenza di debiti verso lo Stato); 3) ottenere un beneficio nei rapporti con le Pa. Riguardo a quest’ultima eccezione, è lo stesso dossier della Camera dei Deputati n. 137 del 9 dicembre 2021, che segnala che tale “fattispecie ... appare suscettibile di maggiore determinazione”. C’è da chiedersi dove fossero i parlamentari al momento dell’approvazione di questo emendamento, presentato dal Governo, in particolare dei partiti che fanno della lotta alle cartelle esattoriali una loro bandiera. Tanto più che la questione era già saltata agli occhi di alcuni professionisti (avv. Roberto Nicodemi, Giorgia Celletti, Luigi Piccarozzi) che avevano informato i propri colleghi su questo emendamento, poi, appunto, approvato. Il motivo di questo divieto sembra rintracciarsi nella relazione della Commissione per la riforma della giustizia tributaria, secondo la quale l’impugnazione degli estratti di ruolo rappresentava una quota significativa dei ricorsi (55.000 su 135.000 totali nel 2020), circostanza che determinava elevati costi gestionali della giustizia in ambito fiscale. Ma cosa comporta in pratica questa disposizione? Lo chiediamo all’avvocato David Binda, che ha informato la redazione de Il Dubbio su questa vicenda: “Innanzitutto una compressione del diritto alla difesa dei contribuenti, i quali si possono trovare spiazzati da cartelle iscritte a ruolo non correttamente notificate, per esempio, quando vanno in banca a chiedere un mutuo, e non riescono ad ottenere il prestito, dovendo la banca accertarsi dell’assenza di cartelle in ruolo, che potrebbero determinare un’ipoteca sull’immobile iscritta dall’agente della riscossione. Inoltre, è sorprendente che la stessa Cassazione sia stata sconfessata, tenuto conto che in più occasioni, fra cui, con la recente ordinanza 27870 del 12 ottobre 2021, abbia ribadito il diritto del contribuente ad impugnare l’estratto del ruolo, e la sottesa cartella, per irregolare notificazione, essendone venuto a conoscenza tramite l’estratto del ruolo, senza contare che il contribuente ha diritto ad eccepire la prescrizione, quando, dopo la notificazione della cartella, non ha luogo l’intimazione di pagamento, entro i termini stabiliti dalla legge, ossia 3 anni per il bollo auto, 5 per le multe, e 10 per i tributi”.