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Sono molte le segnalazioni che ci stanno arrivando a seguito dei nostri due pezzi sul controesame della difesa interrotto da un giudice della Corte di Assise di Roma durante il processo Cerciello Rega. Oggi vi raccontiamo una storia simile: da Lecce ci è giunto un esposto al Coa e alla Camera Penale locali che riguarda il caso di un uomo accusato dalla figlia della sua convivente di violenza sessuale aggravata, assistito dall'avvocato Fulvio Pedone. I fatti oggetto dell'esposto - limiti al controesame e mancato esame dell'imputato - riguardano le udienze del 27 ottobre e 10 novembre 2021. A presiedere il collegio giudicante il dottor Fabrizio Malagnino che avrebbe «in più occasioni arbitrariamente negato l’esercizio delle funzioni difensive allo scrivente avvocato arrecando grave pregiudizio alla sua persona, alla sua pubblica funzione ed al suo assistito». Primo episodio: il tutto avviene durante il controesame della presunta vittima. Il presidente del collegio, «nel corso della cross examination, con atteggiamento non terzo, né suppletivo, ha interrotto il controesame esercitando in maniera ingiustificata il suo potere di controllo, si è spinto a sanzionare l’avvocato col provvedimento disciplinare dell’ammonizione (generalmente di spettanza dell’organo disciplinare dell’avvocatura) in quanto le domande poste dalla difesa mancavano di lealtà e correttezza perché “danno l’idea di mettere all'angolo la testimone senza nessuna utilità pratica, come ad esempio nel momento in cui ha detto che dormiva con il fratello nella stanza, lei ha chiesto se nella stanza al momento in cui è entrato l'imputato c'era anche il letto del fratello, adesso ha parlato di toccamenti di carezze ai glutei e lei le chiede se la toccava con la mano, questo non è un modo di contro esaminare è solo un modo di cercare di mettere in difficoltà la teste e di questo lo ammonisco adesso formalmente"». In pratica alla ragazza l'avvocato non poteva chiedere come si manifestavano concretamente i toccamenti oggetto dell’imputazione, con quale parte del corpo l’imputato la toccasse. «È noto - scrive Pedone ancora nell'esposto - come le dichiarazioni della parte offesa nei processi per violenza sessuale assumono un'elevata valenza probatoria, trattandosi, nella stragrande maggioranza dei casi, di fatti intervenuti in privato senza altri testimoni. Detta valenza probatoria è contemperata, però, dalla necessità di uno scrupoloso vaglio critico. Quest’ultimo, di competenza del giudice, non può che scaturire da un efficace e laborioso controesame della difesa. Nel caso di specie la difesa non ha mai oltrepassato quel limite ideale di correttezza e lealtà sanzionato dal giudice, seppure la strategia difensiva mirava a svelare la falsità delle accuse». Pedone in aula comincia a manifestare il suo disappunto per l'ammonimento ma il giudice Malagnino non lo lascia parlare: «Se sarà necessario difendersi nelle sedi opportune si difenderà nelle sedi opportune. Io la ammonisco formalmente. Andiamo avanti». Pedone non demorde: «Mi creda Presidente che non è semplice il lavoro che facciamo, ma il presidente con fare severo: “non deve replicare agli ammonimenti del Tribunale, vada avanti”». L'avvocato tenta di spiegare che sta facendo semplicemente il suo lavoro, ma incredibilmente dopo poco il giudice « “continua a rispondere su cose su cui non le è stata data la parola!” e prosegue imponendo la sua autorità “La ammonisco formalmente anche per aver violato nuovamente l'intimazione del Tribunale ad attenersi al suo obiettivo di adesso, che è controesaminare la teste”. Alla fine Pedone sbotta: « che domande devo fare, quelle che fa il pubblico ministero? Faccio le stesse domande? cioè faccio il pubblico ministero? Presidente, mi faccia capire? Se la difesa non può fare domande, purtroppo mettendo anche in difficoltà il teste, perché capire se il teste è genuino e dice la verità o meno … abbiamo finito di fare gli Avvocati, facciamo il rito abbreviato, il patteggiamento ed evitiamo il dibattimento». Ormai il rapporto tra le due parti è deteriorato. Secondo episodio: «Il processo, posto, oramai, fuori binario per l’imputato e per il suo difensore è così proseguito anche nella successiva fase della verifica delle attività istruttorie. Il Presidente leggendo il verbale nella parte relativa all’ammissione delle prove, pur essendo chiaramente riportato che l’esame dell’imputato era stato ammesso anche su richiesta della difesa, ha agito in mala fede approfittando della disponibilità esclusiva del verbale dell’udienza in cui erano state ammesse le prove. [...]Il presidente ha, palesemente, agito contro l’imputato, facendo credere alle parti che non vi fosse alcuna richiesta della difesa». Giunta l’udienza del 10 novembre il Presidente Malagnino, «manifestando lo stesso atteggiamento eccessivamente autoritario con cui aveva terminato la precedente udienza, non ha voluto neanche sentire parlare di esame dell’imputato. Non c'è stato verso, neppure quando, interessato il Pubblico Ministero, lo stesso lapidariamente non si è opposto all’esame dell’imputato. L’avvocato Pedone ha dovuto subire una vera e propria aggressione solo perché ha tentato di rappresentare al Presidente che l’attività della precedente udienza con riferimento alla prosecuzione delle attività istruttorie era stata viziata da una non corretta lettura del verbale e che, non essendo intervenuta alcuna ordinanza di revoca, né alcuna rinuncia della difesa, si poteva procedere con l’esame dell’imputato». C'è stata da parte del magistrato, secondo Pedone, «una volontà tesa senza riserve ad imbavagliare la difesa, a non farla parlare, come dallo stesso presidente dichiarato, “ … lei ha parlato la scorsa udienza solo perché questo tribunale ovviamente non può mettere un bavaglio"». L’avvocato Pedone a questo punto, «sopraffatto da un ingiustificato, illegittimo e reiterato attacco», al fine di non pregiudicare gli interessi dell’imputato, ha rinunciato al mandato. Terzo episodio: tuttavia «il comportamento “vessatorio” del Presidente è proseguito anche oltre, quando, dopo essere giunto il difensore d’ufficio ed essersi lo stesso avvalso della facoltà di un termine a difesa, ha preteso che l’avvocato Pedone, seppure rinunziante, proseguisse ai sensi del comma 3 dell’art 107 Cpp l’attività difensiva prevista per l’udienza in corso, giustificando detta necessità con una immotivata speditezza ed economia processuale, nel cui computo alcuna rilevanza il giudice ha riservato al ruolo del difesa». Alla fine sapete cosa è successo? Sia la difesa che il pubblico ministero chiedono l'assoluzione ma i giudici condannano l'imputato addirittura modificando in pejus il capo d'imputazione, una circostanza più unica che rara.