Sin dal suo insediamento, l'attuale ministro della Giustizia ha lodevolmente manifestato l'idea che «sia opportuna una seria riflessione sul sistema sanzionatorio penale che... ci orienti verso il superamento dell’idea del carcere come unica effettiva risposta al reato». Infatti, ha chiosato la professoressa Cartabia, «la “certezza della pena” non è la “certezza del carcere”, che per gli effetti desocializzanti che comporta deve essere invocato quale extrema ratio».

Per superare il sistema "carcerocentrico", già nelle linee programmatiche del ministero, si è richiamato il sistema delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, pur nella consapevolezza che esse «scontano ampi margini di ineffettività». In armonia con le suddette premesse, il ddl Cartabia prevede una delega al governo per procedere ad un'ampia trasformazione della disciplina delle pene sostitutive di cui alla legge 689/ 1981. Dalla lettura del disegno di legge e prim'ancora dalla relazione della Commissione Lattanzi, invero non sempre accolta sul punto dal testo governativo, si traggono alcune chiare indicazioni per il legislatore delegato: Il novero delle pene sostitutive muta radicalmente. Infatti, a fronte dell'abolizione di semidetenzione e libertà controllata, «sanzioni oggi esistenti solo sulla carta», verranno introdotte, accanto alla confermata pena pecuniaria, la semilibertà, la detenzione domiciliare e il lavoro di pubblica utilità. La disciplina di queste nuove pene sostitutive dovrà ricalcare, nei limiti della compatibilità, quella rispettivamente prevista dall'ordinamento penitenziario e, per il lavoro di pubblica utilità, quella prevista dalla L. 274/ 2000 per il Giudice di pace. Il ricorso al lavoro di pubblica utilità sembra realizzare meglio delle altre sanzioni la tesi della Commissione ministeriale, secondo cui ; il ricorso alle pene detentive brevi verrà ampliate sino a 4 anni di pena.

Si procede, accogliendo l'auspicio formulato dalla Corte costituzionale ( Corte cost. sent. 15 del 2020), a una rimodulazione delle pene pecuniarie sostitutive, svincolandole dalla previsione dei tassi giornalieri ex art. 135 c. p. e complessivamente eliminando tassi di ragguaglio spropositati. In tema di decreto penale di condanna deve però registrarsi come il valore massimo giornaliero della pena pecuniaria, individuato in euro 250, superi l'attuale massimo, ex art. 459 I co. bis, di 225 euro.

Nell'impianto della Lattanzi si coglie poi il tentativo di collegare i benefici della sostituzione della pena detentiva all'accesso ai riti alternativi, cercando di coniugare status libertatis del condannato ed effetti deflattivi del processo di cognizione. Tuttavia nel d. d. l. alcuni tratti di questo tentativo sono andati perduti, come quello di consentire la sostituzione di pene detentive fino a 4 anni soltanto in caso di accesso al patteggiamento. Il tentativo di ridurre il carcere ad extrema ratio è certamente apprezzabile, tuttavia chi scrive teme che la modalità prescelta possa andare incontro ad uno scarso successo.

Anzitutto merita sottolinearsi che l'idea di fondo della riforma viene perseguita rimodulando una legislazione concepita per evitare l'effetto desocializzante della pena carceraria breve, senza che il soggetto privato della libertà potesse ' godere' di alcun serio percorso trattamentale. Oggi si cerca di utilizzare la disciplina della 689/ 81 per pene carcerarie consistenti, per le quali l'ottica non può che essere quella della efficacia afflittivo/ rieducativa della pena irrogata in sostituzione. Il meccanismo di sostituzione delle pene detentive, tanto per l'attuale versione della L. 689/ 81, che per il d. d. l. Cartabia, funziona ope iudicis. Ma è lecito interrogarsi se il Giudice della cognizione, dopo avere irrogato pene significative, non sarà riluttante a sostituirle, ad esempio con il lavoro di pubblica utilità.

Con riguardo ad altro profilo v'è da chiedersi, a fronte di un'ampia sovrapponibilità per quantum di pena e tipologia di misure tra pene sostitutive e misure alternative alla detenzione, quale rapporto ricorre tra il giudizio di cognizione e quello di sorveglianza. In particolare, ove il Giudice della cognizione non dovesse sostituire la pena detentiva, residuerà un'autonomia di giudizio in capo al Tribunale di sorveglianza, magari enfatizzando la diversa base cognitiva dell'uno e dell'altro?

A fronte di ciò, anche a non volere intervenire a livello edittale introducendo direttamente talune pene sostitutive quali pene principali, a parere di chi scrive si sarebbe potuta valorizzare l'iniziale intuizione della Commissione Lattanzi di correlare la sostituzione delle pene più elevate ai riti alternativi, così forse riattivando il patteggiamento c. d. allargato, introducendo però forme di sostituzione ope legis e non iudicis.

*Avvocato, pubblicato su forogiurisprudenzacptp.blogspot.com