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«Occorre consegnare alla politica e alla collettività il valore di un approccio al fare giustizia costruttivo, inclusivo, volto alla riparazione dell’offesa, rispettoso della dignità della vittima e dell’autore di reato – che debbono essere considerati dal sistema in primis come persone – e senza perdita di sicurezza». Parliamo di un capitolo importante della relazione elaborata dalla commissione Lattanzi presentata il 4 giugno scorso in commissione Giustizia dalla guardasigilli Marta Cartabia.Tra le varie proposte di legge delega, c’è appunto quella della giustizia riparativa. L’importanza di introdurre una normativa in tal senso è stata già espressa nelle Linee programmatiche della ministra Cartabia, che raccolgono e sintetizzano le molteplici indicazioni internazionali. «Non posso non osservare – aveva ben spiegato la guardasigilli - che il tempo è ormai maturo per sviluppare e mettere a sistema le esperienze di giustizia riparativa, già presenti nell’ordinamento in forma sperimentale che stanno mostrando esiti fecondi per la capacità di farsi carico delle conseguenze negative prodotte dal fatto di reato, nell’intento di promuovere la rigenerazione dei legami a partire dalle lacerazioni sociali e relazionali che l’illecito ha originato». La Commissione Lattanzi, nella relazione, sottolinea che le più autorevoli fonti europee e internazionali ormai da tempo hanno stabilito principi di riferimento comuni e indicazioni concrete per sollecitare gli ordinamenti nazionali a «elaborare paradigmi di giustizia riparativa che permettano alla vittima e all’autore del reato di partecipare attivamente, se entrambi vi acconsentono liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l’aiuto di un terzo imparziale». Come si è sempre osservato sulle pagine de Il Dubbio, c’è una convinzione collettiva che il crimine sia un’offesa contro lo Stato, che le persone che commettono un reato debbano essere punite esclusivamente con la detenzione carceraria e che le decisioni sul come trattare gli autori di reato debbano essere eseguite da parte di amministratori della giustizia attraverso un procedimento legale formale. Ciò che è incredibile della “giustizia riparativa” è che modifica tutte queste assunzioni: essa vede infatti il crimine non come un’offesa contro lo Stato, ma come un danno alle persone e alle relazioni e, invece di punire gli autori del reato esclusivamente con la galera, si preoccupa di riparare il dolore inflitto dalla commissione del crimine. Non solo viene presa in considerazione la vittima, ma anche tutte le vittime del reato specifico. La Commissione Lattanzi ha quindi elaborato i decreti legislativi recanti una disciplina organica della giustizia riparativa e conseguenti modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alla legge di ordinamento penitenziario e alle leggi complementari collegate. E sono adottati nel rispetto di cinque principi e criteri direttivi. Il primo. Prevedere, anche sulla base della Direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e delle normative internazionali in materia, una disciplina organica della giustizia riparativa quanto a nozione, principali programmi, garanzie, persone legittimate a partecipare, con particolare riferimento alla vittima e all’autore del reato. Il secondo. Disciplinare la formazione degli operatori pubblici e privati sulla giustizia riparativa tenendo conto della sensibilità e delle esigenze delle vittime di reato. Il terzo. Disciplinare l’organizzazione dei servizi di giustizia riparativa con particolare riferimento alla regolamentazione dei centri che erogano percorsi di giustizia riparativa e alla formazione degli operatori di giustizia riparativa, anche con il coordinamento metodologico di un Tavolo interistituzionale dedicato presso il Ministero della Giustizia. Il quarto. Prevedere specifiche garanzie per l’attuazione dei programmi di giustizia riparativa che includano: completa ed effettiva informazione alla vittima del reato circa i servizi di giustizia riparativa disponibili a partire dal primo contatto con la pubblica autorità e ogni volta che debba essere sentita; diritto all’assistenza linguistica delle persone alloglotte; previsione di meccanismi di informazione sulla giustizia riparativa per l’autore di reato, anche minorenne; svolgimento dei programmi di giustizia riparativa nel prevalente interesse delle vittime; acquisizione e trattamento dei dati personali; volontarietà, consenso ritrattabile in ogni momento, confidenzialità delle dichiarazioni espresse nel corso di un programma di giustizia riparativa; inutilizzabilità delle dichiarazioni rese nel corso di un programma di giustizia riparativa nel procedimento penale e in fase di esecuzione della pena, salvo che le dichiarazioni integrino di per sé reato o che vi sia il consenso delle parti alla loro utilizzazione; inutilizzabilità dell’esito di percorsi di giustizia riparativa con effetti pregiudizievoli per l’indagato, l’imputato o il condannato. Infine il quinto. Prevedere la possibilità di accesso ai programmi di giustizia riparativa senza preclusioni in relazione alla gravità dei reati e di recepire gli esiti del ricorso a detti programmi in ogni stato e grado del procedimento di merito, nell’ambito degli istituti previsti dal codice penale, dal codice di procedura penale, dall’ordinamento penitenziario, dall’ordinamento minorile e da leggi speciali che possano essere arricchiti dall’innesto della prospettiva riparativa. Attenzione, c’è molto di più. La giustizia riparativa, aumenta anche il diritto della vittima, la persona offesa del reato, ad avere molte più prerogative. Tra di esse, come si legge nel testo della commissione, viene contemplato il diritto d una più ampia partecipazione a livello processuale ma anche rispetto ai programmi di giustizia riparativa per affrontare e definire le questioni legate alla riparazione dell’offesa. Oppure il diritto ad avere «più voce in merito alle misure opportune da adottare in risposta alla loro vittimizzazione, a comunicare con l’autore dell’illecito e a ottenere riparazione e soddisfazione nell’ambito del procedimento giudiziario».