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Draghi
Dopo tanti provvedimenti di “ristoro” degli operatori economici danneggiati dalla crisi del Covid-19 (ben quattro, assemblati però con la legge 176/2020, di conversione del decreto 137/2020), il decreto legge Sostegni, varato ieri in Consiglio dei ministri, prova ad offrire, anche per i professionisti e dunque per gli avvocati, una minima copertura della riduzione del fatturato sofferta per la pandemia. Si tratta però di importi contenuti, che almeno nel caso della professione forense dovrebbero attestarsi, prevalentemente, sulla soglia minima prevista, pari a 1.000 euro. Precisato che l’esame parlamentare del decreto potrebbe modificare anche significativamente la misura, l’articolo 1 consentirebbe agli avvocati (così come a tutti i titolari di partita Iva), di ottenere un importo a copertura (molto) parziale delle perdite subite, se nel corso del 2020 hanno registrato una riduzione di almeno il 30% del fatturato medio mensile rispetto al 2019, che va però calcolato considerando la data di effettuazione delle prestazioni indicata nelle fatture, e non quella di incasso del compenso. I requisiti e la modalità di calcolo. Se questa condizione del 30% viene rispettata, allora il professionista potrebbe ottenere un contributo la cui dimensione si calcola partendo dalla differenza tra il fatturato medio mensile del 2019 (che deve risultare superiore) e il fatturato medio mensile del 2020 (che deve essere inferiore almeno del 30%).Infatti si prevede che tale differenza venga rimborsata dallo Stato nella misura del 60% per coloro che hanno avuto ricavi non superiori a 100mila euro (l’anno, si presume, non essendo specificato), del 50% per chi ha avuto tra 100 e 400mila euro di reddito, del 40% tra 400mila e 1 milione, 30% tra 1 e 5 milioni, 20% tra 5 e 10 milioni. È previsto un tetto massimo di 150mila euro e, appunto, uno minimo di 1.000 euro per il contributo. Un vantaggio è che il ristoro offerto dallo Stato non costituisce base imponibile, e quindi è un importo al netto della tassazione, come qualsiasi altro risarcimento. Può però essere utilizzato come credito di imposta per compensare le tasse dovute all’erario. Il Dl Sostegni guarda alle imprese più che ai professionisti. Va detto che questa formulazione iniziale della norma lascia spazio a qualche dubbio interpretativo e anche a qualche critica: a) la norma non spiega esattamente come calcolare il fatturato medio mensile (es. basta dividere il fatturato annuo per 12?), e non dice che cosa succede se la condizione (calo di almeno il 30%) non è rispettata per uno o più mesi; b) la norma non sembra considerare l’enorme differenza tra il fatturato generato con la vendita di merci e quella di vendita dei servizi; ad esempio, un ristoro in funzione del calo di fatturato per un benzinaio, il cui volume d’affare è significativo, ma che ha un reddito limitato a pochi punti percentuali del fatturato, si troverebbe ad avere un contributo a fondo perduto (legato al fatturato) di gran lunga maggiore rispetto a quanto sia stata la sua perdita reddituale. Situazione opposta per i professionisti e in particolare gli avvocati, per i quali la differenza tra redditi e fatturato è in media di circa del 30%.Una simulazione sul fatturato medio degli avvocati. Pur tenendo presenti tutti i dubbi e le incertezze che la norma attualmente presenta, si può tentare di fare una simulazione relativa alla dimensione del contributo, considerando il caso di un avvocato che registri un fatturato pari a quello medio della categoria, ossia 60mila euro l’anno, come risulta dai dati del 2019 forniti da Cassa forense. Va ribadito che il tenore della norma sembra far riferimento al fatturato, e non al reddito, che in media per gli avvocati è di 40mila euro l’anno. Ipotizzando che il fatturato medio mensile, quantificato secondo le regole che dovranno sicuramente essere emanate dal ministero dell’Economia, sia stato nel 2019 pari 5.000 euro, e quello del 2020 pari a 3.500 euro (ossia il 30% in meno), allora in questo caso il contributo a fondo perduto sarebbe così ricavabile: data la perdita media mensile di (5.000 – 3.500 =) 1.500 euro, dal momento che il 60% di 1.500 è pari a 900, per una buona parte degli avvocati scatterà l’importo, previsto come minimo dall’articolo 1 del decreto, di 1.000 euro. Gli scostamenti da tale soglia dovrebbero essere di poche centinaia di euro superiori: si tratterà di quei casi in cui il calo di fatturato nel 2020 è stato ben superiore al 30%, o di quei professionisti che nel 2019 hanno generato fatturati superiori alla media dei 60mila euro indicata da Cassa forense. Ma appunto, dati e norme alla mano, potrebbe trattarsi solo di alcune centinaia di euro in più.