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Diavoli bassa modenese
«Le prove nuove proposte non sono in grado di alterare il quadro probatorio alla luce del quale intervennero le condanne per abusi sessuali oggetto di revisione». Con queste parole la Corte d’Appello di Ancona ha rigettato la richiesta di revisione del processo avanzata da Federico Scotta, condannato a undici anni di carcere nell’inchiesta sui “diavoli della Bassa modenese”, che recentemente è stata rivisitata giornalisticamente da Pablo Trincia con il documentario “Veleno”.
Il collegio ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione del procedimento a carico di Scotta e della moglie, avanzata dall’avvocato Patrizia Micai. La difesa aveva richiamato come prova nuova a sostegno della tesi di una macchinazione ai danni dei genitori coinvolti in quel caso di 20 anni fa anche la recente inchiesta “Angeli e Demoni”, nota come “caso Bibbiano”. Tale inchiesta, per la quale il processo deve ancora incominciare, era proposta come fatto potenzialmente rivelatore di «tendenziose rappresentazioni della realtà e di contaminazioni/ induzioni dei minori» oggetto di quell’indagine, indagine «sorta da un sospetto aumento esponenziale di segnalazioni di abusi sessuali su minori provenienti dal servizio sociale dell’Unione dei Comuni della Val d’Enza» che ne costituirebbe la prova.
Ma tali elementi, per i giudici, non bastano a smontare le condanne per abusi sessuali dei «diavoli», «dovendosi, piuttosto, apprezzare la solidità dell’impianto logico/ argomentativo delle sentenze impugnate e ravvisare l’inidoneità degli elementi nuovi a scalfire la decisione di cui viene chiesta la revisione». Ma non solo: «La pretesa inosservanza dei più aggiornati criteri dettati dalla cosiddetta “Carta di Noto” nella conduzione dell’esame dei minori - scrivono ancora i giudici - non determina nullità o inutilizzabilità della prova; se risultano violate le “linee guida” sull’ascolto del minore ciò non significa necessariamente che il narrato del minore sia falso. Semmai, le metodiche a suo tempo prescelte ( il metodo Cismai, ndr) ressero nello scrutinio di validità effettuato dai giudici che le ritennero funzionali allo scopo e non impregnate di errori “scientifici” tali da produrre la falsificazione di dati obiettivi» .